È ufficiale la proroga del termine per il versamento delle rate 2020 di rottamazione ter e saldo e stralcio e della prima rata 2021 della rottamazione ter, in scadenza il 1° marzo. Con comunicato stampa del 27 febbraio 2021, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha anticipato l’emanazione del provvedimento che dispone, a poche ore dalla scadenza, il differimento – a data ancora da destinarsi – del termine di versamento e mette al sicuro da possibili sanzioni i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata e che oggi si trovano a fare i conti con le difficoltà economico-finanziarie conseguenti all’emergenza da Covid-19.
Il provvedimento è in vigore dal 1° marzo 2021 e i pagamenti, anche se non intervenuti entro tale data, saranno considerati tempestivi purché effettuati nei limiti del differimento che sarà disposto.
Cosa e come pagare
In attesa dell’identificazione della data che sostituisce la scadenza del 1° marzo 2021, si ricorda che le rate scadute che possono essere ad oggi ancora pagate sono quelle:
– delle rate scadute del 2020 eventualmente non pagate;
– della prima rata dell’anno in corso, vale a dire quella relativa al 2021.
Con riferimento alle scadenze dell’anno 2021, si ricorda che chi ha aderito alla rottamazione ter e alla definizione agevolata UE potrà effettuare il pagamento delle rate in scadenza nel 2021 il 1° marzo 2021 o posticipare il pagamento di qualche giorno ma non oltre l’8 marzo, potendo beneficiare dei cinque giorni di tolleranza. Chi invece ha aderito al saldo e stralcio per il nuovo anno dovrà effettuare il pagamento il 31 marzo 2021, data in cui scade appunto il termine per il versamento della prima rata 2021 tenendo conto che, in tal caso, la norma consente cinque giorni di tolleranza per effettuare il pagamento che, quindi, dovrà avvenire entro e non oltre il 5 aprile.
Si segnala infine che per effettuare il pagamento il contribuente dovrà considerare come ammontare da pagare l’importo riportato nei bollettini contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute” già in suo possesso e ciò anche se il versamento è effettuato in date differenti, rispetto alle scadenze indicate nel piano dei pagamenti. In dettaglio, quindi, i bollettini da considerare sono per il pagamento:
- a) delle rate 2020 non ancora versate: i bollettini corrispondenti ai pagamenti non ancora effettuati, le cui originarie scadenze erano:
– per rottamazione ter: 28 febbraio 2020, 31 maggio 2020, 31 luglio 2020, 30 novembre 2020;
– per saldo e stralcio: 31 marzo 2020 e 31 luglio 2020;
- b) della prima rata del 2021: il bollettino corrispondente alla scadenza.
Villani Rag. Savino