Nella defequitaliainizione agevolata dei ruoli l’aggio della riscossione va comunque pagato. È quanto emerge dal decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 di ieri. I benefici economici previsti dal decreto fiscale per la rottamazione dei ruoli possono arrivare al 35% circa, come emerge per esempio dagli esempi qui sotto.
Possono essere rottamati tutti i ruoli relativi a imposte, compresa l’Iva, ai tributi, nonché a contributi previdenziali e assistenziali affidati rispettivamente dall’agenzia delle Entrate e dall’Inps o Inail all’agente della riscossione dal 2000 al 2015. Rientrano nella sanatoria anche i ruoli relativi a sanzioni derivanti da violazioni del Codice della strada. Anche i ruoli emessi da Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni, relativi per esempio all’Ici o alla tassa sui rifiuti, rientrano automaticamente nella rottamazione.
Inoltre, chi ha già in corso una dilazione con Equitalia potrà accedere alla rottamazione, a condizione però che le rate in scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 vengano pagate. In tal caso, comunque, non saranno rimborsate né compensate le somme già versate a titolo di sanzioni e interessi di mora non più dovuti a seguito della definizione.
Restano invece fuori dalla nuova procedura agevolata i ruoli relativi all’Iva riscossa all’importazione, al recupero di aiuti di Stato, ai crediti da danno erariale per sentenze di condanna della Corte dei Conti, alle ammende e alle sanzioni pecuniarie dovute per provvedimenti e sentenze penali di condanna.
Ai debitori viene data la possibilità di estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora nonché le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali. L’unico importo richiesto è, dunque, costituito:
1) dalle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale (ossia vale a dire, a titolo di imposte e tributi, e/o contributi previdenziali e assistenziali Inps e Inail);
2) dagli interessi da ritardata iscrizione a ruolo;
3) dalle somme maturate a favore dell’agente della riscossione, a titolo di aggio da calcolare però solo sul capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo;
4) dalle spese per le procedure esecutive;
5) dalle spese di notifica della cartella di pagamento. Nel caso invece di contravvenzioni stradali, occorrerà versare per intero la multa, nonché l’aggio della riscossione commisurato però soltanto a tale importo, le eventuali spese di esecuzione e le spese di notifica della cartella, mentre saranno stralciate le eventuali maggiorazioni irrogate ai sensi della legge 689/81 e gli interessi di mora.
LE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA | |
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Il Comune – Polizia Urbana ha elevato nel 2007 una contravvenzione per violazioni al codice della strada. Nel 2009 il contribuente ha ricevuto una cartella di pagamento di Equitalia in cui vengono indicate le seguenti voci | |
LA CARTELLA ESATTORIALE | |
Contravvenzione | 730 |
Maggiorazione Legge 689/81 | 365 |
Aggio della riscossione | 99 |
Spese di notifica | 5,88 |
Totale da versare | 1.199,88 |
L’IMPORTO DOVUTO CON LA ROTTAMAZIONE | |
Contravvenzione | 730 |
Aggio della riscossione | 66 |
Spese di notifica | 5,88 |
Totale da versare | 801,88 (-3,3%) |
Differenza con l’importo della cartella | 398 |
I contribuenti che intendono avvalersi della rottamazione dovranno presentare l’istanza all’agente della riscossione entro il 22 gennaio 2017 (e cioè entro 90 giorni dalla pubblicazione del Dl in Gazzetta Ufficiale), indicando la modalità di pagamento scelta (domiciliazione bancaria, bollettini precompilati o allo sportello). Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell’unica rata o anche di una sola di esse determinerà la decadenza dalla definizione e tutto torna come prima, con la ripresa automatica delle misure cautelari e/o esecutive sulle somme residue ancora dovute e l’esclusione da una nuova rateazione.
L’IRPEF PAGATA A RATE | |
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L’agenzia delle Entrate ha contestato una maggiore Irpef per l’anno 2012 con un avviso bonario notificato nel 2014 ai sensi dell’articolo 36 bis del Dpr 600/73. Non avendo definito l’atto, a ottobre 2015 il contribuente riceve una cartella di pagamento di Equitalia in cui vengono indicate le seguenti voci e per la quale lo stesso, entro 60 giorni, ha chiesto la dilazione automatica, evitando così l’addebito degli interessi di mora e pagando l’aggio al 4,65% | |
LA CARTELLA ESATTORIALE | |
Imposta sul reddito delle persone fisiche | 1.500 |
Sanzione omesso versamento | 450 (pari al 30% della maggiore imposta) |
Interessi da ritardata iscrizione a ruolo | 60 |
Aggio della riscossione | 93 |
Spese di notifica | 5,88 |
Totale da versare | 2.108,88 |
Totale da versare fino dicembre 2016 | 1.400, di cui: |
990 a titolo di Irpef | |
296 a titolo di sanzione | |
40 a titolo di interessi da ritardata iscrizione a ruolo | |
61a titolo di aggio della riscossione | |
4a titolo di spese di notifica | |
9 a titolo di interessi da dilazione | |
L’IMPORTO ANCORA DOVUTO CON LA ROTTAMAZIONE | |
Imposta sul reddito delle persone fisiche | 510 (1500-990) |
Interessi da ritardata iscrizione a ruolo | 20 (60-40) |
Aggio della riscossione | 32 (93-61) |
Spese di notifica | 2,88 |
Totale da versare | 564,88 (-7%) |
Differenza con l’importo della cartella | 144 (2.108,88 – 1.400–564,88) |
L’IVA | |
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L’agenzia delle Entrate ha contestato una maggiore Iva per l’anno 2006 con un avviso di accertamento notificato nel 2011. Non avendo impugnato l’avviso dinanzi alla Ctp, né avendolo definito, nel 2013 il contribuente riceve una cartella di pagamento di Equitalia in cui vengono indicate le seguenti voci con aggio al 9% | |
LA CARTELLA ESATTORIALE | |
Iva | 4.700 |
Sanzioni | 470 (pari al 100% della maggiore imposta) |
Interessi da ritardata iscrizione al ruolo | 780 |
Interessi di mora | 910 |
Aggio della riscossione | 617 |
Spese di notifica | 5,88 |
Totale da versare | 7.483,88 |
L’IMPORTO DOVUTO CON LA ROTTAMAZIONE | |
Iva iscritta al ruolo | 4.700 |
Interessi da ritardata iscrizione al ruolo | 780 |
Aggio della riscossione | 493 |
Spese di notifica | 5,88 |
Totale da versare | 5.978,88 (-20%) |
Differenza con l’importo della cartella | 1.504 |
NOTE GENERALI |
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Interessi da ritardata iscrizione a ruolo |
Sono calcolati dalle Entrate sulle maggiori imposte dovute dal giorno successivo al quello di scadenza del pagamento e fino alla data in cui il ruolo è stato consegnato a Equitalia e quindi è divenuto esecutivo |
Interessi di mora |
Attualmente pari al 4,13% calcolati nel caso in cui il pagamento della cartella avvenga dopo il 60° giorno dalla sua notifica, solo sulle maggiori imposte accertate, e non anche sulle sanzioni e interessi da ritardata iscrizione a ruolo, per ogni giorno di ritardo a partire dalla data di notifica della cartella e fino alla data di pagamento |
Oneri di riscossione |
Fino al 31 dicembre 2015 era pari all’8% se il pagamento avviene dopo il 60° giorno dalla notifica della cartella, da applicare su tutte le predette somme dovute, a eccezione delle spese di notifica |