I sostituti d’imposta comunicano ai propri sostituiti di voler prestare assistenza fiscale, provvedendo quindi a:
controllare, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal sostituito, la regolarità formale della stessa anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di imposta;
consegnare al sostituito, prima della trasmissione della dichiarazione, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione;
trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione, nonchè consegnare le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione del due, del cinque e dell’otto per mille dell’IRPEF;
comunicare all’Agenzia delle Entrate in via telematica il risultato finale delle dichiarazioni;
conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione.