Termine, per le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro che nel corso del periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi derivanti da attività commerciale per un importo non superiore a 400.000 euro, per comunicare alla SIAE competente, in ragione del domicilio fiscale dell’associazione, l’opzione per il regime di cui alla L. 398/91, a decorrere dal 2025.L’opzione, validamente esercitata con comportamento concludente ai sensi dell’art.1 del DPR 442/97, deve essere comunicata, ai sensi dell’art. 9 co. 2 del DPR 544/99, alla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) competente prima dell’inizio dell’anno solare per il quale si intende fruire del regime agevolativo, con effetto dall’inizio di detto anno, e all’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 2 co. 2 del DPR 442/97.
Le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che hanno scelto di avvalersi del suddetto regime in quanto esonerate dall’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA, devono effettuare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate:
con le stesse modalità ed i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi;
utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale IVA (nello specifico, barrando l’apposita casella del Quadro VO della dichiarazione IVA) da allegare alla dichiarazione dei redditi.
L’opzione ha effetto fino a quando non è revocata con le stesse modalità ed è vincolante per un quinquennio.