Termine per il versamento dell’imposta di bollo speciale annuale dovuta con riferimento alle attività finanziarie che:
sono state oggetto di operazioni di emersione per effetto della normativa sul c.d.”scudo fiscale”;
tramite la procedura del rimpatrio, sono state formalmente assunte in custodia, deposito, amministrazione o gestione presso gli intermediari a ciò abilitati.
L’imposta di bollo speciale è dovuta:
nella misura dello 0,4%;
per le sole attività finanziarie rimpatriate e che sono ancora detenute in regime di riservatezza alla data del 31 dicembre di ciascun anno.
Se nel corso del periodo d’imposta viene meno in tutto o in parte il regime di riservatezza, l’imposta è dovuta in ragione del periodo in cui le attività finanziarie hanno fruito di tale regime sulla base di un criterio pro rata temporis. A tal fine, l’imposta deve essere calcolata sul valore delle attività alla data della perdita della segretazione rapportandolo ai giorni per i quali il contribuente ha usufruito di tale regime.