Termine per il versamento dell’imposta di bollo speciale annuale dovuta con riferimento alle attività, finanziarie che:
sono state oggetto di operazioni di emersione per effetto della normativa sul c.d.”scudo fiscale”,
tramite la procedura del rimpatrio, sono state formalmente assunte in custodia, deposito, amministrazione o gestione presso gli intermediari a ciò, abilitati.
L’imposta di bollo speciale è, dovuta:
nella misura dello 0,4%,
per le sole attività, finanziarie rimpatriate e che sono ancora detenute in regime di riservatezza alla data del 31 dicembre di ciascun anno.
Se nel corso del periodo d’imposta viene meno in tutto o in parte il regime di riservatezza, l’imposta è, dovuta in ragione del periodo in cui le attività, finanziarie hanno fruito di tale regime sulla base di un criterio pro rata temporis. A tal fine, l’imposta deve essere calcolata sul valore delle attività, alla data della perdita della segretazione rapportandolo ai giorni per i quali il contribuente ha usufruito di tale regime.