Termine finale, per gli avvocati che vantano dallo Stato crediti per spese, diritti e onorari per il gratuito patrocinio prestato, per registrare le fatture, elettroniche o cartacee, nella piattaforma elettronica di certificazione, al fine di esercitare l’opzione per l’ammissione alla procedura di compensazione dei suddetti crediti.Tali crediti, entro il limite massimo pari all’ammontare dei crediti stessi aumentato dell’IVA e del contributo previdenziale per avvocati (CPA), sono ammessi:
alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l’IVA;
al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei suddetti crediti;
alla compensazione con i contributi dovuti dagli avvocati alla Cassa Forense a titolo di oneri previdenziali (come stabilito dall’art. 1 co. 860 della L. 197/2022).