Termine entro il quale è possibile modificare gli Statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria, al fine:
di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili del DLgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore);
oppure di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni, derogabili mediante specifica clausola statutaria.
Le deliberazioni finalizzate al recepimento statutario delle disposizioni inderogabili del DLgs. 117/2017 e di quelle derogabili mediante specifica clausola statutaria possono essere adottate:
dall’assemblea a maggioranza di voti;
con la presenza di almeno la metà degli associati.
In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti (art. 21 co. 1 c.c.) . Per contro, l’adeguamento a norme che attribuiscono all’autonomia statutaria mere facoltà necessita dei quorum assembleari qualificati previsti per le modifiche statutarie dall’art. 21 co. 3 c.c.
Un eventuale adeguamento statutario già intervenuto non consuma la facoltà di apportare, fino al termine del 31.12.2023, ulteriori modifiche allo statuto secondo il suddetto regime “alleggerito”, sempre nel rispetto dei limiti indicati nella norma.