Termine entro il quale i committenti iscritti alla Gestione separata devono effettuare l’integrale versamento di quanto dovuto, a seguito di riconteggio, a titolo di contributi e sanzioni civili ai sensi dell’art. 116 co. 8 e 9 della L. 388/2000.L’adempimento riguarda i soggetti che hanno presentato la domanda all’INPS entro il 10.11.2023 per chiedere il riconteggio dei debiti contributivi annullati per effetto delle disposizioni di stralcio:
ex art. 4 del DL 119/2018, stralcio dei debiti di importo residuo, fino a 1.000 euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2010;
ex art. 1 co. 222 della L. 197/2022, stralcio dei debiti di importo residuo, fino a 1.000 euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2015.
L’INPS, avviata l’istruttoria, deve notificare l’esito favorevole della domanda al soggetto richiedente, utilizzando lo stesso mezzo previsto per la trasmissione della domanda.