Adempimento: La ritenuta di acconto che i sostituti devono operare sulle provvigioni, è pari all’aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito che attualmente è il 23% ed è commisurata al 50% dell’ammontare delle provvigioni. Qualora i percipienti dichiarino, tramite presentazione di una comunicazione che attesti i requisiti, ai loro committenti che nell’esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è commisurata al 20% dell’ammontare delle stesse provvigioni.Soggetti: Sono tenuti i soggetti percipienti le provvigioni corrisposte per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari