Versamento, se non già effettuato in precedenza, delle ritenute alla fonte operate nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023:
sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, effettuate nell’esercizio di impresa oppure qualificabili come redditi diversi ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. i) del TUIR;
di ammontare cumulativo inferiore a 500,00 euro.
Il condominio committente, infatti, in qualità di sostituto d’imposta, nel momento in cui effettua il pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto, è tenuto ad effettuare una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’appaltatore percipiente.
La disciplina prevede inoltre che:
il condominio, in qualità di sostituto d’imposta, deve effettuare il versamento della ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dal percipiente solo al raggiungimento di una soglia minima della ritenuta stessa pari a 500 euro;
il condominio è, comunque, tenuto al versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo.
Al fine di verificare il superamento della soglia di 500 euro, al di sotto della quale le ritenute operate all’atto del pagamento da parte del condominio non vanno versate entro il 16 del mese successivo, occorre sommare le ritenute operate mese dopo mese.
Il condominio può, comunque, continuare a effettuare il versamento delle ritenute in parola, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate o avrebbero dovuto essere operate, anche se di importo inferiore a 500 euro. In tale ipotesi, non è prevista l’irrogazione di sanzioni poiché:
detta condotta non arreca alcun pregiudizio all’Erario;
la banca non può rifiutare il pagamento delle ritenute.