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Contratti di locazione breve – Corrispettivi lordi – Versamento delle ritenute operate

18 Marzo

Versamento delle ritenute del 21% operate nel mese precedente sui corrispettivi lordi dovuti per i contratti di locazione breve, stipulati dall’1.6.2017 da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario.L’art. 4 co. 5 del DL 50/2017 dispone che gli intermediari devono operare, in qualità di sostituti di imposta, una ritenuta del 21% ove:

incassino i canoni di locazione o sublocazione breve o i corrispettivi dei contratti onerosi conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell’immobile da parte di terzi;
o intervengano nel pagamento del canone di locazione o sublocazione o dei corrispettivi dei contratti onerosi conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell’immobile da parte di terzi.

La ritenuta va operata all’atto del pagamento al locatore.
Ne deriva che:

l’intermediario deve operare la ritenuta solo nel momento in cui paga il canone al locatore;
ove il conduttore paghi direttamente al locatore, non si configura l’obbligo di ritenuta.

La ritenuta deve essere operata sull’importo del canone o corrispettivo lordo come indicato nel contratto di locazione breve.

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Data:
18 Marzo
Categoria Evento: