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Crediti d’imposta energia e gas maturati nel 2022 – Comunicazione all’Agenzia delle Entrate – Remissione in bonis

30/09/2023

Termine, per le imprese che hanno beneficiato dei crediti d’imposta previsti per l’acquisto di energia elettrica e gas per le imprese energivore, non energivore, gasivore e non gasivore, relativi al III e al IV trimestre 2022, che non hanno trasmesso, entro il 16.3.2023, la comunicazione all’Agenzia delle Entrate sull’importo del credito maturato nel 2022, per fruire della c.d. “remissione in bonis”, di cui all’art. 2 co. 1 del DL 16/2012.La remissione in bonis trova applicazione qualora il contribuente:

abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
effettui la comunicazione entro il 30.9.2023, vale a dire entro il termine per utilizzare in compensazione i crediti d’imposta relativi al III e al IV trimestre 2022;
versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’art. 11 co. 1 del DLgs. 471/97, pari a 250 euro.

Il ricorso a tale istituto è inibito in presenza di attività di controllo poste in essere prima del suo perfezionamento.
Enti non commerciali – Spettanza dell’agevolazione
Dal punto di vista soggettivo, la circ. Agenzia delle Entrate 29.11.2022 n. 36, ha chiarito che possono beneficiare del credito d’imposta anche gli enti non commerciali, nel presupposto che esercitino anche un’attività commerciale, indipendentemente dalla loro:

natura (pubblica o privata);
forma giuridica (consorzio, fondazione, ecc.).

Con riferimento a tali soggetti, il credito d’imposta spetta solo in relazione alle spese per l’energia elettrica e il gas naturale utilizzati nell’ambito dell’attività commerciale eventualmente esercitata.
A tal fine, nel caso in cui l’ente non sia dotato di contatori separati per i locali adibiti all’esercizio di attività commerciale rispetto a quelli utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionale non commerciale, lo stesso è tenuto a individuare criteri oggettivi e coerenti con la natura dei beni acquistati, che consentano una corretta imputazione delle spese (quali, ad esempio, per il gas e per l’energia elettrica, rispettivamente, la cubatura degli spazi e la metratura delle superfici adibiti all’attività commerciale rispetto a quelle totali degli spazi e delle superfici complessivamente utilizzati).

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Data:
30/09/2023
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