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Credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas – III e IV trimestre 2022 – Utilizzo in compensazione da parte dei cessionari

30/09/2023

Termine per i cessionari per utilizzare in compensazione i seguenti crediti d’imposta, la cui cessione è stata comunicata all’Agenzia delle Entrate entro il 20.9.2023:

credito d’imposta a favore dei soggetti dotati di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diversi dai soggetti energivori, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel III 2022 (art. 6 co. 3 del DL 115/2022) e a favore dei soggetti dotati di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diversi da quelli energivori, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel IV trimestre 2022 (art. 1 co. 3 del DL 144/2022 e art. 1 del DL 176/2022);
credito d’imposta a favore dei soggetti diversi da quelli a forte consumo di gas naturale, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel III trimestre del 2022 (art. 6 co. 4 del DL 115/2022, art. 1 co. 4 del DL 144/2022 e art. 1 del DL 176/2022).

I crediti d’imposta relativi al III e al IV trimestre 2022 sono cedibili dai soggetti beneficiari:

entro il 30.9.2023;
solo per intero;
ad altri soggetti (inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari), senza facoltà di successiva cessione;
con possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia).

In caso di cessione del credito d’imposta, i soggetti beneficiari richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta oggetto di cessione.
Il visto di conformità è rilasciato dai:

soggetti indicati nelle lett. a) e b) dell’art. 3 co. 3 del DPR 322/98;
responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF di cui all’art. 32 del DLgs. 241/97.

Enti non commerciali – Spettanza dell’agevolazione
Dal punto di vista soggettivo, la circ. Agenzia delle Entrate 29.11.2022 n. 36, ha chiarito che possono beneficiare del credito d’imposta anche gli enti non commerciali, nel presupposto che esercitino anche un’attività commerciale, indipendentemente dalla loro:

natura (pubblica o privata);
forma giuridica (consorzio, fondazione, ecc.).

Con riferimento a tali soggetti, il credito d’imposta spetta solo in relazione alle spese per l’energia elettrica e il gas naturale utilizzati nell’ambito dell’attività commerciale eventualmente esercitata.
A tal fine, nel caso in cui l’ente non sia dotato di contatori separati per i locali adibiti all’esercizio di attività commerciale rispetto a quelli utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionale non commerciale, lo stesso è tenuto a individuare criteri oggettivi e coerenti con la natura dei beni acquistati, che consentano una corretta imputazione delle spese (quali, ad esempio, per il gas e per l’energia elettrica, rispettivamente, la cubatura degli spazi e la metratura delle superfici adibiti all’attività commerciale rispetto a quelle totali degli spazi e delle superfici complessivamente utilizzati).

Dettagli

Data:
30/09/2023
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