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Credito d’imposta ZES unica Mezzogiorno – Comunicazione integrativa

2 Dicembre @ 00:00

Termine finale per presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate la comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti entro il 15.11.2024 indicati nella comunicazione ordinaria già presentata entro il 12.7.2024 ai fini del credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno di cui all’art. 16 del DL 124/2023 (art. 1 co. 1 del DL 113/2024).Nella comunicazione integrativa, che deve essere presentata a pena di decadenza, è necessario indicare anche:

l’ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati;
le relative fatture elettroniche;
gli estremi della certificazione dell’effettivo sostenimento delle spese.

Tale disciplina si applica anche qualora la comunicazione ordinaria presentata rechi l’indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione.
Per effetto di quanto previsto dall’art. 8 co. 1 del DL 155/2024, che sostituisce il terzo periodo dell’art. 1 del DL 113/2024, mediante la comunicazione integrativa possano essere indicati anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1.1.2024 e il 15.11.2024 ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell’art. 5 comma 1 del decreto 17.5.2024, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, unitamente all’ammontare del maggior credito d’imposta maturato e alla documentazione probatoria richiesta (fatture elettroniche ed estremi della certificazione delle spese sostenute).
Il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate:

nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, § 3, lettera a) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE);
nelle zone assistite della Regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, § 3, lettera c) del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale (definito dall’art. 2, punti 49, 50 e 51 del regolamento 651/2014), relativi a:

l’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio;
l’acquisto di terreni e l’acquisizione, la realizzazione ovvero l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.

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Data:
2 Dicembre
Ora:
00:00
Categoria Evento: