Termine per il versamento della rata dovuta al fine di di definire le controversie:
attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
pendenti all’1.1.2023, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio.
La dilazione è ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000,00 euro ed è escluso il pagamento tramite compensazione con crediti disponibili, di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97.