Skip to main content
Caricamento Eventi

« Tutti gli Eventi

  • Questo evento è passato.

Detrazioni edilizie – Cessione della detrazione e sconto sul corrispettivo – Utilizzo del credito in 10 rate per superbonus, bonus barriere e sismabonus – Comunicazione all’Agenzia delle Entrate tramite intermediario

03/07/2023

Termine iniziale per trasmettere all’Agenzia delle Entrate, direttamente da parte del fornitore o del cessionario o tramite un intermediario di cui all’art. 3 co. 3 del DPR 322/98, dotato di delega alla consultazione del Cassetto fiscale del titolare dei crediti, la comunicazione per fruire in 10 rate annuali di pari importo dei crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31.3.2023 e non ancora utilizzati, in relazione:

al superbonus (art. 119 del DL 34/2020);
agli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche (art. 119-ter DL 34/2020);
al sismabonus (art. 16 co. da 1-bis a 1-septies del DL 63/2013).

Il provv. Agenzia delle Entrate 18.4.2023 n. 132123 precisa che può essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta di cui sopra, anche acquisita a seguito di cessioni del credito successive alla prima opzione (purché non utilizzata in compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97 e derivante da comunicazioni inviate entro il 31.3.2023).
Qualora la trasmissione della comunicazione avvenga direttamente dal cessionario o dal fornitore, la comunicazione poteva essere inviata già dal 2.5.2023.
La comunicazione:

può riferirsi anche solo a una parte della rata del credito al momento disponibile (con successive comunicazioni potranno essere rateizzati, anche in più soluzioni, la restante parte della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti, purché derivanti da comunicazioni di opzioni trasmesse entro il 31.3.2023);
è immediatamente efficace e non può essere rettificata o annullata.

Tale ripartizione può dunque essere effettuata per la quota residua delle rate dei crediti riferite:

agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni di opzione inviate fino al 31.10.2022, per gli interventi agevolati con superbonus;
agli anni 2023 e seguenti, per le comunicazioni di opzione inviate dall’1.11.2022 al 31.3.2023, per gli interventi agevolati con superbonus, o per le comunicazioni di opzione inviate fino al 31.3.2023, per bonus barriere o sismabonus.

Le dieci rate annuali di pari importo, conseguenti alla ripartizione, decorrono dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria.
La scelta di ripartire la quota residua del credito in 10 rate annuali di pari importo è irrevocabile.
Ciascuna nuova rata annuale risultante dalla predetta ripartizione in 10 rate annuali:

può essere utilizzata esclusivamente in compensazione, ex art. 17 del DLgs. 241/97, dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento (con apposita risoluzione saranno istituiti specifici codici tributo ed impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24);
per la quota non utilizzata nell’anno di riferimento non può essere fruita negli anni successivi o richiesta a rimborso;
non può essere ceduta ad altri soggetti, oppure ulteriormente ripartita.

Dettagli

Data:
03/07/2023
Categorie Evento:
,