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Dichiarazione IVA – Violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate commesse entro il 31.12.2022 – Ravvedimento operoso speciale

31 Maggio

Termine per sanare, fruendo di una particolare forma di ravvedimento che cagiona la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo, le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate, commesse:

sino al 31.12.2021 (il precedente termine, scaduto il 30.9.2023, è stato prorogato al 31.5.2024 ad opera dell’art. 7 del DL 39/2024);
nel periodo di imposta in corso al 31.12.2022 (il precedente termine del 31.3.2024 è stato prorogato al 31.5.2024 ad opera dell’art. 7 del DL 39/2024).

Tale regolarizzazione è consentita sempreché le violazioni non siano già state contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del DPR 600/73.
Sono ravvedibili le violazioni che:

riguardano le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022 e a periodi d’imposta precedenti. Si tratta delle violazioni “sostanziali” dichiarative e delle violazioni sostanziali “prodromiche” alla presentazione della dichiarazione, che non restano assorbite dalla regolarizzazione della dichiarazione;
riguardano tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.

Rimane ferma l’impossibilità circa l’applicazione del cumulo giuridico e della continuazione di cui all’art. 12 del DLgs. 472/97: ogni violazione deve quindi essere oggetto di un ravvedimento a sé stante.
In caso di pagamento dilazionato, entro il 31.5.2024 devono essere versati gli importi relativi:

alle prime cinque rate (in scadenza il 30.9.2023, il 31.10.2023, il 30.11.2023, il 20.12.2023 e il 31.5.2024), per quanto riguarda le violazioni relative all’anno 2021 e agli anni antecedenti, se la regolarizzazione non è stata perfezionata entro il 30.9.2023;
alla prima rata, per quanto riguarda le violazioni relative all’anno 2022.

Le rate successive alla prima vanno maggiorate degli interessi del 2% annuo.

Dettagli

Data:
31 Maggio
Categoria Evento: