Termine per regolarizzare, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo, in relazione all’operato del de cuius:
l’infedele presentazione delle dichiarazioni 2022 relative al 2021;
gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2022.
Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:
nell’anno 2021, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;
nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.
Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:
il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;
la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.
Ai sensi dell’art. 65 co. 3 del DPR 600/73, tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi. Pertanto, per le persone decedute tra l’1.8.2023 e il 30.11.2023, i termini in esame slittano di sei mesi.