Adempimento: Termine ultimo per l’emissione e la registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente e risultanti da documenti di accompagnamento. La registrazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione.Dall’1.1.2019 è stato introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti all’interno del territorio italiano, salvo alcune specifiche esclusioni tra cui quella che riguarda i contribuenti minimi e forfetari. Tale obbligo non modifica le disposizioni normative di cui all’art. 21, co. 4, D.P.R. 633/1972 e pertanto rimane la possibilità di emettere fattura immediata ovvero fattura elettronica differita entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o prestazione di servizi alle condizioni sopra già evidenziate.Con la C.M. 14/E/2019 è stato chiarito che la data della fattura è rappresentata dalla data dell’ultimo documento di trasporto o di attestazione del servizio emesso per certificare l’effettuazione dell’operazione.
Con la Risposta Interpello 24.9.2019, n. 389/E, è stato chiarito che nella fattura elettronica differita si può indicare la data della fine del mese in cui le operazioni sono state effettuate e spedire la fattura elettronica al SdI entro il 15 del mese successivo.
N.B. Dal 24.10.2018 le fatture emesse vanno annotate nell’apposito registro entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione fino al 23 ottobre 2018 entro 15 giorni (dalla data di emissione) – nell’ordine progressivo di numerazione loro attribuito e con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione, cioè devono partecipare alla liquidazione periodica in relazione alla data di emissione e non a quella di registrazione.Soggetti: Sono tenuti all’adempimento imprese ed esercenti arti e professioni soggetti ad IVA