Termine per il versamento del saldo dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPI) dovuta per il 2023:
sulle piattaforme marine destinate alla coltivazione di idrocarburi e site entro i limiti del mare territoriale;
nonché per i manufatti ubicati nel mare territoriale destinati all’esercizio dell’attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto, aventi una propria autonomia funzionale e reddituale che non dipende dallo sfruttamento del sottofondo marino (limitatamente alla porzione del manufatto destinata ad uso abitativo e di servizi civili).
Con il DM 28.4.2022 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha individuato le piattaforme marine ed i terminali di rigassificazione assoggettati ad IMPI, nonché i Comuni nelle cui acque di competenza amministrativa si trova ciascuna piattaforma/terminale.
L’imposta è calcolata ad aliquota pari al 10,6 per mille, ed è riservata allo Stato la quota di imposta calcolata applicando l’aliquota pari al 7,6 per mille.
Il versamento dell’IMPI è effettuato direttamente allo Stato e ai Comuni.
A norma dell’art. 38 co. 2 del DL 124/2019, la base imponibile viene determinata in ragione del valore contabile: la disposizione rinvia all’art. 5 co. 3 del DLgs. 504/92 (relativo all’ICI), sostituita, dall’1.1.2020, dall’art. 1 co. 746 della L. 160/2019 (per l’IMU), il quale stabilisce il ricorso ai valori contabili per i fabbricati del gruppo “D”, non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.