Adempimento: Termine ultimo per il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel IV° trimestre 2022.Come disposto dall’art. 17, D.L. 124/2019, in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, l’Agenzia delle Entrate comunica in via telematica al contribuente l’ammontare dell’imposta da versare e della sanzione dovuta (30% dell’importo non versato) ridotta a un terzo e degli interessi.N.B. Dal 2021 viene modificato il termine per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche a seguito delle modifiche apportate all’articolo 6, Dm 17 giugno 2014 dal Dm 4 dicembre 2020. Dalle fatture emesse dal 2021 il versamento sarà effettuato entro la fine del secondo mese successivo alla fine di ciascun trimestre solare (il versamento del bollo del secondo trimestre scade alla fine del terzo mese successivo).
Inoltre, se il bollo complessivamente dovuto nel primo trimestre solare non supera 250 euro, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può pagare entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre e quindi entro il 30 settembre. Se l’importo dell’imposta per i primi due trimestri solari, complessivamente considerato, non supera 250 euro, il pagamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre (entro il 30 novembre).
Ex articolo 3, commi 4 e 5, Dl 73/2022 per le fatture elettroniche emesse a decorrere dall’1 gennaio 2023, la predetta soglia di 250 euro è innalzata a 5.000 euro.
Soggetti: Sono tenuti tutti i soggetti che hanno emesso fatture in formato elettronico con l’applicazione del bollo.