Termine, in relazione alle fatture elettroniche inviate mediante SdI, per variare i dati comunicati dall’Agenzia delle Entrate, laddove il contribuente ritenga che, relativamente a una o più fatture integrate dall’Amministrazione finanziaria, non risultino i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo.L’Agenzia delle Entrate, infatti:
integra, per ciascun trimestre, sulla base dei dati in proprio possesso, le fatture che non riportano l’indicazione dell’imposta di bollo, qualora questa risulti dovuta;
mette a disposizione del cedente/prestatore o dell’intermediario delegato, mediante il servizio web presente all’interno dell’area riservata del sito Fatture e Corrispettivi, un “Elenco A”, non modificabile, contenente le fatture elettroniche emesse e inviate tramite il SdI che riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo, e un “Elenco B”, modificabile, contenente le fatture elettroniche che non recano l’assolvimento dell’imposta, benché ne sorga l’obbligo.
Il contribuente, o l’intermediario delegato, con riferimento al suddetto “Elenco B” può:
variare i dati comunicati;
integrare l’elenco, indicando gli estremi delle fatture elettroniche per le quali l’imposta risulta dovuta, ancorché le stesse non siano state individuate dall’Amministrazione finanziaria.
In assenza di modifiche da parte del contribuente, le integrazioni effettuate dall’Agenzia delle Entrate si intendono confermate.
Per quanto concerne il secondo trimestre solare, l’Agenzia delle Entrate rende noto al cedente/prestatore o all’intermediario delegato, entro il 20 settembre, l’ammontare:
dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite SdI nel periodo, calcolata sulla base delle fatture per le quali il cedente o prestatore ha indicato l’assolvimento dell’imposta;
delle integrazioni proposte, come eventualmente variate dal contribuente.
Entro il 30 settembre il contribuente è tenuto al versamento dell’imposta.