Termine per il versamento della seconda rata dell’imposta sostitutiva del 14% ai fini della rideterminazione del valore delle cripto-attività possedute all’1.1.2023.Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze su cripto-attività di cui all’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR possedute alla data dell’1.1.2023 può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto:
il valore normale delle cripto-attività, determinato con i criteri di cui all’art. 9 del TUIR, alla data dell’1.1.2023;
a condizione che il valore sia assoggettato alla suddetta imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 14%.
Il regime opzionale può riguardare ciascuna cripto-attività.