Termine entro il quale rivalutare il costo fiscale o il valore di acquisto delle partecipazioni non quotate, delle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni (agricoli e edificabili), posseduti alla data dell’1.1.2024, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.Per la rideterminazione:
del valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni, entro il termine del 2.12.2024 (il 30.11.2024, termine prorogato da parte dell’art. 7 del DL 113/2024, cade di sabato) occorre che un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
del costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, è possibile assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023 ex art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR.
La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica del 16% da versare entro il 2.12.2024 (il 30.11.2024 cade di sabato):
per l’intero suo ammontare;
ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.