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Imposta sostitutiva sui finanziamenti – Versamento seconda rata di acconto

31/10/2023

Termine, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che effettuano operazioni di finanziamento, per il versamento della seconda rata di acconto dell’imposta sostitutiva, pari al 55% dell’acconto dovuto per l’anno in corso, corrispondente al 95% dell’imposta sostitutiva dovuta per l’anno precedente.L’applicazione dell’imposta sostitutiva è opzionale e sostituisce:

l’imposta di registro;
l’imposta di bollo;
l’imposta ipotecaria;
l’imposta catastale;
le tasse sulle concessioni governative.

L’imposta sostitutiva può trovare applicazione solo alle operazioni di finanziamento “a medio o lungo termine” (salve le eccezioni previste dall’art. 16 del DPR 601/73 in relazione a specifici settori).
Di seguito si riepilogano le aliquote dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti:

aliquota ordinaria: 0,25%;
aliquota per i finanziamenti a favore di ex IACP, oggi ATER per la costruzione di case di edilizia economica e popolare: 0,125%;
aliquota per i finanziamenti a favore di persone fisiche “privati”, per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili abitativi e pertinenze in assenza di agevolazioni “prima casa”: 2%;
in presenza delle condizioni di applicazione dell’agevolazione prima casa giovani (art. 64 co. 8 DL 73/2021): esenzione.