Termine per i cessionari per utilizzare in compensazione il credito d’imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel I trimestre 2023, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’IVA, per le imprese esercenti l’attività agricola e della pesca e per le imprese esercenti l’attività agromeccanica di cui al codice ATECO 01.61, riconosciuto:
in linea generale, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle predette attività;
alle imprese esercenti attività agricola e della pesca anche per l’acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.