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IMU enti non commerciali – Omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi al saldo dovuto – Regolarizzazione

17/07/2023

Regolarizzazione degli omessi, insufficienti o tardivi versamenti, la cui scadenza era il 16.6.2023, relativi:

al conguaglio dell’imposta municipale propria (IMU) complessivamente dovuta per il 2022;
alla prima rata dell’IMU dovuta per il 2023, pari al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per il 2022.

In generale, la base imponibile dell’IMU è costituita dal valore degli immobili.
Le modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobiliare interessata, e quindi, a seconda che si tratti di:

fabbricati;
aree fabbricabili;
terreni agricoli.

L’imposta è dovuta (e deve essere liquidata), per anni solari, in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno durante i quali si è protratto il possesso.
Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.
Si computano in capo all’acquirente dell’immobile:

il giorno del trasferimento del possesso;
l’intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguale a quelli del cedente.

Il versamento dell’IMU non è dovuto se l’importo complessivamente spettante al Comune per l’intero anno è inferiore a 12,00 euro, salvo che sia stabilito diversamente dall’ente locale.
L’importo da pagare deve essere opportunamente arrotondato all’unità di euro:

per difetto, se la frazione è inferiore o uguale a 0,49 euro;
per eccesso, se la frazione è superiore a 0,49 euro.

Gli enti non commerciali possono compensare, in sede di versamento, l’eventuale credito maturato nei confronti del Comune, risultante dalle dichiarazioni presentate.

Dettagli

Data:
17/07/2023
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