Termine, relativo agli enti non commerciali di cui all’art. 1 co. 759 lett. g) della L. 160/2019, per il versamento della seconda rata dell’imposta dovuta per il 2024, pari al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per il 2023. Il conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta per l’anno in corso dovrà essere corrisposto entro il 16.6.2025.In generale, la base imponibile dell’IMU è costituita dal valore degli immobili.
Le modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobiliare interessata, e quindi, a seconda che si tratti di:
fabbricati;
aree fabbricabili;
terreni agricoli.
L’imposta è dovuta (e deve essere liquidata), per anni solari, in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno durante i quali si è protratto il possesso.
Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.
Si computano in capo all’acquirente dell’immobile:
il giorno del trasferimento del possesso;
l’intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguale a quelli del cedente.
Il versamento dell’IMU non è dovuto se l’importo complessivamente spettante al Comune per l’intero anno è inferiore a 12,00 euro, salvo che sia stabilito diversamente dall’ente locale.
L’importo da pagare deve essere opportunamente arrotondato all’unità di euro:
per difetto, se la frazione è inferiore o uguale a 0,49 euro;
per eccesso, se la frazione è superiore a 0,49 euro.
Gli enti non commerciali possono compensare, in sede di versamento, l’eventuale credito maturato nei confronti del Comune, risultante dalle dichiarazioni presentate.