Liquidazione dell’IVA relativa al mese di giugno e versamento dell’IVA a debito. Il contribuente determina la differenza tra:
l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili,
l’immontare dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è, in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese.
La disciplina prevede che:
se l’imposta da versare non è, superiore a 100 euro, complessiva di eventuali differimenti precedenti, il versamento può, essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo,
il versamento deve comunque essere effettuato entro il 16 dicembre di ogni anno.