Liquidazione e versamento dell’IVA a debito relativa:
al mese di novembre;
ai mesi precedenti (gennaio-ottobre) qualora non sia stato cumulativamente superato l’importo minimo di 100 euro.
Il contribuente determina la differenza tra:
l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili;
l’immontare dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese.