Versamento dell’IVA relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell’imposta, effettuate nel mese di aprile.I soggetti che applicano il regime forfetario mantengono la soggettività passiva ai fini IVA e, conseguentemente, sono tenuti a:
assolvere l’imposta in relazione a quelle operazioni passive per le quali assumono la qualifica di debitori d’imposta, emettendo autofattura o integrando la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta;
versare l’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
Nello specifico, i soggetti che applicano il regime forfetario devono assolvere l’IVA per le seguenti tipologie di operazioni:
per le prestazioni di servizi di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti non residenti;
per gli acquisti intracomunitari effettuati dai soggetti che, nell’anno precedente, hanno superato la soglia di 10.000,00 euro ovvero quelli effettuati successivamente al superamento della stessa nell’anno in corso, nonché quelli effettuati sotto soglia dai soggetti che hanno optato per l’applicazione dell’IVA in Italia;
per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori dell’imposta (es. acquisti in reverse charge – circ. 14/2015, § 7).