Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di aprile sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR.La disciplina prevede che:
i sostituti d’imposta effettuano il versamento delle ritenute se l’importo dovuto, comprensivo di eventuali differimenti precedenti, supera la soglia minima di 100 euro;
se l’importo dovuto, comprensivo di eventuali differimenti precedenti, non supera il limite di 100 euro, il versamento è effettuato insieme a quello del mese successivo;
il sostituto d’imposta è, comunque, tenuto al versamento entro il 16 dicembre di ogni anno, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo.