Termine per esercitare o revocare l’opzione per il regime del “risparmio amministrato” ai fini del capital gain, in relazione ai rapporti di custodia e amministrazione titoli presso intermediari abilitati. L’opzione o la revoca hanno effetto dal 2024.
L’esercizio dell’opzione per i nuovi rapporti è eseguita mediante una comunicazione scritta che il contribuente rilascia all’intermediario:
contestualmente al conferimento dell’incarico di custodia e amministrazione;
e all’apertura del deposito o conto corrente.
Per la redazione di tale comunicazione non sono previste particolari formalità (C.M. 24.6.98 n. 165/E, § 3.3.2).
Pertanto, è possibile integrare il contratto scritto di custodia, amministrazione, deposito o conto corrente con un’apposita indicazione dell’opzione in esame.
Per quanto riguarda i rapporti già in essere, l’esercizio dell’opzione deve essere fatta:
mediante apposita dichiarazione sottoscritta, comunicata agli intermediari;
anteriormente all’inizio del periodo di imposta.
Per effetto dell’applicazione del regime del “risparmio amministrato”, il contribuente non deve:
inserire le plusvalenze e le minusvalenze nella propria dichiarazione annuale;
liquidare e versare autonomamente l’imposta sostitutiva dovuta;
effettuare gli adempimenti in tema di monitoraggio degli investimenti all’estero (compilazione del quadro RW del modello REDDITI).
La revoca del regime del “risparmio amministrato” ai fini del capital gain comporta l’obbligo per il contribuente di:
inserire i redditi diversi di natura finanziaria realizzati nella dichiarazione dei redditi;
provvedere autonomamente alla liquidazione e al versamento dell’eventuale imposta sostitutiva dovuta.
La revoca dell’esercizio dell’opzione avviene:
mediante dichiarazione scritta comunicata all’intermediario;
entro la scadenza di ciascun anno solare (31 dicembre).
Pertanto, la revoca comporta la perdita dell’anonimato del contribuente, salvo opzione per altri regimi sostitutivi (es. regime del “risparmio gestito”).