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Regime delle SIIQ o delle SIINQ – Comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate

31/12/2023

Termine per inviare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione dell’opzione per il regime delle SIIQ o delle SIINQ, a decorrere dal 2024.Il regime speciale delle SIIQ (società di investimento immobiliare quotate) e delle SIINQ (Società di Investimento Immobiliare Non Quotata in borsa) offre la possibilità di adottare un sistema di tassazione in cui l’utile derivante da locazione immobiliare è esentato da imposizione sia ai fini IRES che IRAP (c.d. “gestione esente”).
L’utile prodotto nell’ambito della gestione esente:

viene assoggettato integralmente a tassazione, all’atto della distribuzione;
esclusivamente in capo ai soggetti partecipanti, diversi dalle SIIQ e dalle SIINQ, mediante l’applicazione di una ritenuta operata a titolo di acconto in capo ai soggetti imprenditori e a titolo di imposta nei confronti degli altri soggetti.

Attualmente, la predetta ritenuta è applicata in generale nella misura del 26%.
Ai fini delle imposte sui redditi, l’esercizio dell’opzione per il regime speciale comporta le seguenti conseguenze:

esenzione dall’IRES e dall’IRAP del reddito derivante dall’attività di locazione immobiliare e da quelle ad essa assimilate;
assoggettamento ad imposizione dell’utile derivante dalla “gestione esente” direttamente in capo ai soci, al momento della sua distribuzione;
applicazione della disciplina ordinaria vigente in materia di imposizione diretta e di IRAP con riferimento al reddito ed al valore della produzione della gestione imponibile.

L’opzione per il regime speciale comporta l’obbligo, in ciascun esercizio, di distribuire ai soci almeno il 70% dell’utile netto derivante:

dall’attività di locazione immobiliare;
dal possesso delle partecipazioni in altre SIIQ o in SIINQ;
dal possesso di quote di partecipazioni in fondi immobiliari “qualificati”.

Inoltre, vi è l’obbligo di distribuire, nei due esercizi successivi a quello di realizzo, il 50% degli utili derivanti dalle plusvalenze nette che originano:

dalla cessione di immobili destinati alla locazione;
dalla cessione di partecipazioni in SIIQ e SIINQ;
dalla cessione di quote di fondi immobiliari.

L’opzione per il regime fiscale speciale:

è irrevocabile;
comporta l’assunzione della qualifica di società di investimento immobiliare quotata (SIIQ) o società di investimento immobiliare non quotata (SIINQ).

Quest’ultima deve essere obbligatoriamente indicata, anche nella forma abbreviata:

nella denominazione sociale,
in tutti i documenti della società stessa.

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Data:
31/12/2023
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