Termine per il versamento della rata delle somme dovute a titolo di imposta, senza sanzioni e interessi, al fine di regolarizzare l’omesso o carente versamento:
delle rate successive alla prima (inclusa l’ultima) dovute a seguito degli istituti deflattivi, quali l’accertamento con adesione (art. 1 e ss. del DLgs. 218/97), l’acquiescenza (art. 15 del DLgs. 218/97), la mediazione (art. 17-bis del DLgs. 546/92);
della totalità delle somme o della prima rata, se si tratta di conciliazione giudiziale (art. 48-48-ter del DLgs. 546/92).