Adempimento: Termine ultimo per la presentazione della richiesta di attribuzione del credito d’imposta previsto dall’art. 21-bis del D.L. n. 83/2015 per i compensi corrisposti agli avvocati e agli arbitri nei procedimenti di negoziazione assistita e/o di arbitrato disciplinati, rispettivamente, dal Capo II e dal Capo I, del D.L. n. 132/2014. N.B.: il credito d’imposta è commisurato al compenso corrisposto all’avvocato e/o all’arbitro fino a concorrenza di 250 euro, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016.Soggetti: Sono tenuti i soggetti che hanno corrisposto, nell’anno 2021, il compenso agli avvocati che li hanno assistiti nel corso di uno o più procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del Capo II del D.L. n. 132/2014 conclusi con successo, nonché i soggetti che hanno corrisposto, nell’anno 2021, il compenso agli arbitri nel procedimento di cui al capo I del D.L. n. 132/2014 sempre che si sia concluso con lodo.