Termine per beneficiare della rinuncia agevolata ai processi pendenti all’1.1.2023 in Cassazione, al fine di ottenere la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minino, tramite:
la rinuncia al ricorso principale o incidentale a seguito dell’intervenuta definizione transattiva con l’Agenzia delle Entrate;
la sottoscrizione e il pagamento integrale delle somme dovute entro venti giorni dalla sottoscrizione dell’accordo intervenuto tra le parti o comunque entro il termine del 30.9.2023.
Il pagamento rateale non è previsto e non è ammessa la compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.
La rinuncia agevolata non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto.
Tale rinuncia agevolata è alternativa alla definizione delle liti disciplinata nell’art. 1 co. 186 della L. 197/2022.