Regolarizzazione degli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi al saldo dell’IMU dovuta per il 2023, la cui scadenza del termine era il 18.12.2023.L’IMU dovuta per il 2023 deve essere versata in due rate (art. 1 co. 762 della L. 160/2019):
la prima con scadenza il 16 giugno, pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente;
la seconda con scadenza il 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno e a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote deliberato per l’anno in corso.
Il contribuente, tuttavia, può decidere di effettuare il versamento dell’imposta dovuta in un’unica soluzione annuale, entro la data del 16 giugno dell’anno di imposizione.
Con riguardo all’IMU dovuta per il 2023, quindi:
la prima rata doveva essere versata entro il 16.6.2023 sulla base dell’aliquota e detrazione deliberata per il 2022;
la seconda rata doveva essere versata entro il 18.12.2023 (il termine del 16.12.2023, cadendo di sabato, è slittato a lunedì 18.12.2023), a saldo e a conguaglio, sulla base delle aliquote per il 2023.
In generale, la base imponibile dell’IMU è costituita dal valore degli immobili.
Le modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobiliare interessata, e quindi, a seconda che si tratti di:
fabbricati;
aree fabbricabili;
terreni agricoli.
L’imposta è dovuta (e deve essere liquidata), per anni solari, in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno durante i quali si è protratto il possesso.
Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.
Si computano in capo all’acquirente dell’immobile:
il giorno del trasferimento del possesso;
l’intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del cedente.
Il versamento dell’IMU non è dovuto se l’importo complessivamente spettante al Comune per l’intero anno è inferiore a 12,00 euro, salvo che sia stabilito diversamente dall’ente locale.
L’importo da pagare deve essere opportunamente arrotondato all’unità di euro:
per difetto, se la frazione è inferiore o uguale a 0,49 euro;
per eccesso, se la frazione è superiore a 0,49 euro.