Liquidazione dell’IVA relativa al mese di giugno e versamento dell’IVA a debito facendo riferimento all’imposta divenuta esigibile nel mese di maggio, da parte dei soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi.I contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità:
ne danno comunicazione nella prima dichiarazione annuale presentata nell’anno successivo alla scelta operata;
possono fare riferimento, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente, all’imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
Per coloro che iniziano l’attività, l’opzione ha effetto dalla seconda liquidazione periodica.