Termine, per i soggetti che esercitano l’attività di produzione, rivendita o importazione di energia elettrica, gas metano, gas naturale e prodotti petroliferi, per il versamento della quota parte del contributo di solidarietà contro il caro bollette per il 2023 non versato entro il termine ordinario.Tale contributo di solidarietà, infatti, doveva essere versato:
entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso all’1.1.2023, quindi entro il 30.6.2023 per i soggetti “solari”;
oppure, per i soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.
Per effetto dell’art. 4 co. 1 del DL 98/2023, il versamento del contributo di solidarietà può avvenire entro il 30.11.2023, senza applicazione di sanzioni e interessi, per la quota parte corrispondente alla differenza tra:
l’importo del contributo determinato ai sensi dell’art. 1 co. 116 della L. 197/2022;
l’importo del contributo che sarebbe stato determinato in applicazione delle disposizioni dell’art. 5 del DL 34/2023, successivamente abrogate dall’art. 22 co. 1 del DL 61/2023.
Il suddetto art. 5 del DL 34/2023 conteneva infatti una modifica della base imponibile del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 per il settore energetico stabilendo che, ai fini della determinazione del reddito complessivo relativo al periodo d’imposta antecedente a quello in corso all’1.1.2023, non concorrevano alla determinazione del reddito complessivo:
gli utilizzi di riserve del Patrimonio netto accantonate in sospensione d’imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte ai sensi dell’art. 109 co. 4 lett. b) del TUIR (nel testo previgente alle modifiche apportate dall’art. 1 co. 33 lett. q) della L. 244/2007), c.d. “deduzioni extra-contabili”;
nel limite del 30% del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell’esercizio antecedente a quello in corso all’1.1.2022.