Termine, per i soggetti che utilizzano documenti o registri in forma informatica, diversi dalle fatture elettroniche, per il versamento in un’unica soluzione dell’imposta di bollo dovuta per il 2023 per la tenuta:
di repertori;
dei libri di cui all’art. 2214 co. 1 c.c.;
di ogni altro registro, se bollato e vidimato, di cui all’art. 16 lett. a) della tariffa Parte prima allegata al DPR 642/72, tenuti in modalità informatica.
Il tributo sui libri e registri tenuti in modalità informatica è dovuto ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse nella misura di 32,00 euro.
Per registrazione deve intendersi ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio.