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Soggetti con diritto al rimborso IVA infrannuale – Richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione – II trimestre 2024

31 Luglio

Termine per presentare all’Agenzia delle Entrate, mediante trasmissione telematica diretta o tramite intermediario, il modello TR, la richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA del trimestre aprile-giugno 2024.L’art. 38-bis co. 2 del DPR 633/72 prevede che il soggetto passivo possa ottenere il rimborso del credito IVA in relazione a periodi inferiori all’anno (ossia al trimestre), se di ammontare superiore a 2.582,28 euro, qualora sussista almeno uno dei seguenti presupposti:

aliquota media: esercizio in via esclusiva o prevalente di attivit&agrave, che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquota media, maggiorata del 10%, inferiore a quella mediamente applicata agli acquisti e alle importazioni,
operazioni non imponibili: effettuazione di operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis e 9 del DPR 633/72, nonch&egrave, di operazioni assimilate e intracomunitarie, in misura superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate,
beni ammortizzabili: acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un importo superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili IVA,
soggetti non residenti: svolgimento dell’attivit&agrave, da parte di un soggetto non residente che opera in Italia mediante rappresentante fiscale oppure mediante la propria identificazione diretta,
operazioni non soggette: effettuazione, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, delle seguenti operazioni, poste fuori dal campo di applicazione dell’IVA, per un importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizio accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizio di cui all’art. 19 co. 3 lett. a-bis) del DPR 633/72, ossia operazioni esenti di cui ai n. 1-4 dell’art. 10 del DPR 633/72, effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori dall’UE o relative a beni destinati ad essere esportati fuori dalla stessa.

In alternativa alla richiesta di rimborso, i soggetti passivi IVA in possesso dei predetti requisiti possono utilizzare il credito IVA trimestrale in compensazione a mezzo modello F24.

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Data:
31 Luglio
Categoria Evento: