Termine, per i soggetti che alla data del 26.11.2022 avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme o di Lacco Ameno dell’isola di Ischia, per effettuare i versamenti sospesi, in scadenza dal 26.11.2022 al 30.6.2023, in un un’unica soluzione o in forma rateale.
Ai sensi dell’art. 1 co. 1 del DL 186/2022, sono sospesi i termini, in scadenza dal 26.11.2022 al 30.6.2023:
dei versamenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonchè dagli atti previsti dall’art. 29 del DL 78/2010;
relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’IRPEF, operati in qualità di sostituti d’imposta;
relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonchè dagli atti previsti dall’art. 30 del DL 78/2010.
La sospensione si applica anche agli atti di cui all’art. 9 co. da 3-bis a 3-sexies del DL 16/2012, vale a dire agli atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle dogane, alle ingiunzioni di cui al regio decreto 639/1910 emesse dagli enti territoriali, e agli atti di cui all’art. 1 co. 792 della L. 160/2019.
Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della suddetta sospensione, sono effettuati entro il 30.9.2023.