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Soggetti in regime di “risparmio amministrato” – Capital gain – Versamento dell’imposta sostitutiva

18 Novembre

Versamento dell’imposta sostitutiva applicata su ciascuna plusvalenza realizzata nel secondo mese precedente, in relazione ai contribuenti in regime di “risparmio amministrato”.Il regime del risparmio amministrato è un regime opzionale di tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni e prevede:

la tassazione in base al realizzo, per ciascuna operazione, dei redditi diversi, con applicazione, da parte dell’intermediario, dell’imposta sostitutiva;
la possibilità di compensare le plusvalenze con le minusvalenze precedentemente conseguite presso lo stesso intermediario e di riportare a nuovo le eccedenze negative;
la non applicabilità alle plusvalenze che devono concorrere alla formazione del reddito complessivo del contribuente, vale a dire quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni in società non quotate residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata;
l’esclusione dal monitoraggio fiscale, sia interno che esterno, assicurando in tal modo l’anonimato al contribuente.

L’esercizio dell’opzione è effettuato mediante una comunicazione scritta che il contribuente rilascia all’intermediario contestualmente al conferimento dell’incarico di custodia e amministrazione e all’apertura del deposito o conto corrente.
Per quanto riguarda i rapporti in essere, l’esercizio dell’opzione deve essere fatto:

mediante apposita dichiarazione sottoscritta, comunicata agli intermediari;
anteriormente all’inizio del periodo d’imposta.

L’applicazione dell’imposta sostitutiva dovuta dal contribuente è effettuata dall’intermediario.
Sulle plusvalenze derivanti da attività finanziarie rientranti nel regime del “risparmio amministrato” si applica l’imposta sostitutiva di cui all’art. 5 del DLgs. 21.11.97 n. 461 che, attualmente, è pari al 26%.
Qualora l’intermediario non sia in possesso dei dati e delle informazioni necessari per l’applicazione dell’imposta sostitutiva, deve richiederli al contribuente anteriormente all’effettuazione delle operazioni.
Il contribuente è tenuto a comunicare all’intermediario i dati e le informazioni richiestegli:

consegnando la relativa documentazione, anche in copia;
oppure, in mancanza di documentazione, rilasciando una dichiarazione sostitutiva.

Se il contribuente non adempie alle richieste, l’intermediario deve sospendere l’esecuzione delle operazioni fino a quando non ottiene i dati e le informazioni necessari.

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Data:
18 Novembre
Categoria Evento: