Liquidazione e versamento dell’IVA:
relativa ai mesi di gennaio-novembre 2024;
di ammontare cumulativo inferiore a 100 euro, qualora non sia stata già versata in precedenza.
La disciplina prevede infatti che:
se l’imposta da versare non è superiore a 100 euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al trimestre successivo;
il versamento deve comunque essere effettuato entro il 16 novembre di ogni anno, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo.
Possono optare per il versamento dell’IVA con cadenza trimestrale i soggetti passivi che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore alle soglie individuate dall’art. 7 del DPR 542/99.
Ai sensi dell’art. 14 co. 11 della L. 183/2011, si applicano gli stessi limiti fissati con riguardo al regime di contabilità semplificata dunque, a decorrere dall’1.1.2023 ex art. 1 co. 276 della L. 197/2022:
500.000 euro per gli esercenti arti o professioni e per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;
800.000 euro per le imprese aventi ad oggetto attività diverse dalle prestazioni di servizi.
In presenza dei suddetti requisiti, i soggetti interessati possono esercitare l’opzione dandone comunicazione nella relativa dichiarazione IVA annuale.
I presupposti concernenti il volume d’affari devono essere verificati con riferimento all’anno precedente l’opzione; i soggetti che intendono optare per la liquidazione trimestrale dell’imposta a partire dal primo anno di attività verificano i presupposti con riferimento al volume d’affari presunto per tale anno.