Termine, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, per il versamento delle ritenute alla fonte sugli interessi di conti correnti, depositi e buoni fruttiferi:
maturati nel periodo d’imposta precedente;
ancorchè non corrisposti.
Il versamento deve avvenire entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta.