PREMESSA
L’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento Prot. n. 38133/2025 ha definito il contenuto e le modalità di invio della comunicazione nei casi in cui non risulti presentata la dichiarazione di variazione catastale da parte dei contribuenti che hanno usufruito del Superbonus.
Inoltre, nel Provvedimento sono indicate le modalità con cui i contribuenti possono comunicare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, in relazione all’assenza di obbligo di regolarizzazione catastale per gli immobili indicati, nonché le modalità per regolarizzare errori od omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse.
ELEMENTI E INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEL CONTRIBUENTE
Per agevolare l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari relativi all’aggiornamento degli archivi catastali, l’Agenzia delle entrate invia apposita comunicazione agli intestatari catastali di immobili oggetto degli interventi Superbonus per i quali non risulta essere stata presentata, ove prevista, la dichiarazione di variazione catastale.
Nei casi oggetto di verifica per i quali non risulti presentata la dichiarazione, l’Agenzia delle entrate può inviare al contribuente apposita comunicazione in cui rende disponibili al contribuente alcune informazioni per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso; ciò consente all’intestatario catastale:
- di regolarizzare la sua posizione
- ovvero di fornire elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall’Agenzia, sulla base dei quali non si rende obbligatoria la presentazione della dichiarazione di variazione catastale.
La comunicazione contiene i seguenti dati:
- codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
- identificativo catastale dell’immobile indicato dal contribuente nella Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica ai sensi degli articoli 119 e 121 del DL Rilancio n. 34/2020, come modificati dalla legge n. 234 del 2021;
- invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione tramite il servizio “Consegna documenti e istanze” disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nei dati in possesso dell’Agenzia o intenda comunque fornire elementi in grado di giustificare la presunta anomalia.
Modalità di invio della comunicazione |
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INFORMA – Il contribuente potrà consultare la stessa comunicazione e le relative informazioni all’interno del “Cassetto fiscale”.
Il contribuente, anche mediante soggetti delegati, può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, tramite il servizio “Consegna documenti e istanze” disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
REGOLARIZZAZIONE ERRORI E OMISSIONI
Gli intestatari catastali che hanno ricevuto la comunicazione dall’Agenzia delle Entrate possono regolarizzare le omissioni attraverso la presentazione della dichiarazione di variazione catastale, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse secondo le modalità previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (ravvedimento operoso).
Sanzione – art. 31 regio DL n. 652/1939 | minimo di 1.032 euro a un massimo di 8.264 euro |