Skip to main content

Ultime novità fiscali dicembre 2024

ULTIME NOVITÀ FISCALI

 

Assegno periodico mantenimento figlio – Sentenza CGT I grado Milano 29.3.2024, n. 1415/24

Ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c), TUIR è indeducibile quanto dovuto dal contribuente per il mantenimento dei figli (copertura delle spese ordinarie, quali “abbigliamento, acquisti per la scuola”, ecc.) in forza di un Provvedimento dell’Autorità giudiziaria qualora quest’ultimo non contenga il riferimento ai bisogni primari e allo stato di bisogno del beneficiario (in tal caso trattasi di assegno alimentare per il quale è riconosciuta la deducibilità ai sensi della lett. c del citato comma 1).

Immobile inagibile – Sentenza CGT II grado Lombardia 28.10.2024, n. 2804/8/24

Al fine di usufruire delle agevolazioni IMU per l’immobile inagibile / inabitabile il contribuente deve fornire idonee prove.

Non è sufficiente la presentazione di una perizia tecnica se dalla stessa non è possibile evincere che lo stato di degrado dell’immobile non risulta superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Cassetto fiscale e comunicazioni di irregolarità – Provvedimento Agenzia Entrate 19.11.2024

È stato pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia il Provvedimento attuativo dell’art. 23, D.Lgs. n. 1/2024 che prevede il rafforzamento del contenuto conoscitivo del Cassetto fiscale tramite la messa a disposizione nello stesso delle comunicazioni di irregolarità riguardanti il mod. REDDITI / IRAP / 770 / IVA, comprese quelle relative alle liquidazioni periodiche.

Il contribuente, nell’area “L’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale, può, oltre a consultare le predette comunicazioni, effettuare il pagamento di quanto dovuto / richiedere assistenza tramite CIVIS.

Adozione regime forfetario nel quinquennio – Risposta interpello Agenzia Entrate 22.11.2024, n. 226

Non può beneficiare dell’applicazione dell’imposta sostitutiva nella misura ridotta del 5% (regime start-up) il contribuente che adotta il regime forfetario nel quinquennio dall’inizio dell’attività.

Il caso di specie interessa un soggetto che ha iniziato nell’anno n una nuova attività in regime ordinario e successivamente nell’anno n+1 “entra” nel regime forfetario continuando ad esercitare la medesima attività.

 

COMMENTI

ULTIMA CHANCE PER ADERIRE AL CPB (ENTRO IL 12.12.2024)

A favore dei soggetti ISA il Legislatore, nell’ambito del DL n. 167/2024, ha riaperto i termini per manifestare l’adesione al CPB 2024 – 2025.

In particolare, la possibilità di aderire al concordato, originariamente consentita entro il 31.10.2024, è riconosciuta fino al 12.12.2024.

NB. Il citato DL n. 167/2024 non sarà convertito in legge in quanto le relative disposizioni sono trasfuse nel DL n. 155/2024, Decreto c.d. “Collegato alla Finanziaria 2025”, attualmente in corso di conversione.

SOGGETTI INTERESSATI ALLA RIAPERTURA

La riapertura dei termini interessa i soggetti ISA che hanno validamente presentato il mod. REDDITI 2024 entro il 31.10.2024 e, in tale “occasione”, non hanno aderito al CPB.

Tale possibilità non è riconosciuta ai contribuenti forfetari.

MODALITÀ DI ADESIONE AL CPB 2024 – 2025

Per aderire al CPB i soggetti interessati devono inviare entro il 12.12.2024 un mod. REDDITI 2024 integrativo contenente il quadro P del mod. CPB (senza sanzioni).

Nella dichiarazione integrativa non possono essere indicati:

  • un minor imponibile;
  • una minor imposta a debito / maggior credito;

rispetto a quanto riportato nella dichiarazione presentata entro il 31.10.2024.

NB. Va considerato che la presentazione tardiva del mod. REDDITI 2024 entro il 29.1.2025, ossia entro 90 giorni dal termine (ordinario), non consente di:

  • accedere al concordato;
  • revocare l’adesione al concordato precedentemente manifestata.

REGIME OPZIONALE “FLAT TAX INCREMENTALE”

I soggetti che aderiscono al concordato possono (facoltà) applicare una “flat tax incrementale”:

  • strutturata in 3 aliquote (10% / 12% / 15%), differenziate in base al punteggio ISA ottenuto nel periodo precedente a quello cui si riferisce la proposta (2023);
Aliquota Punteggio ISA
15% Inferiore a 6
12% Pari o superiore a 6 e inferiore a 8
10% Pari o superiore a 8
  • sulla differenza tra il reddito concordato e quello dichiarato per il periodo d’imposta precedente (2023) rettificato.

Esempio

L’architetto Giacomo Rossi presenta la seguente situazione.

Punteggio ISA 2023 8,51
Reddito proposto CPB 2024 € 55.000
Reddito proposto CPB 2025 € 58.000
Reddito dichiarato per 2023 € 50.000

L’architetto può scegliere di applicare la “flat tax” all’incremento di reddito, così determinato.

Reddito 2024 incrementale (55.000 – 50.000) € 5.000
Imposta sostitutiva 2024 dovuta (5.000 x 10%) €    500

 

Reddito 2025 incrementale (58.000 – 50.000) € 8.000
Imposta sostitutiva 2025 dovuta (8.000 x 10%) €    800

La quota di reddito 2024 – 2025 non incrementale, pari a € 50.000, sarà assoggettata a IRPEF e addizionali con le ordinarie modalità.

MAGGIORAZIONE ACCONTO 2024

L’adesione al CPB 2024 – 2025 entro il 12.12.2024 richiede il rispetto di specifiche modalità di determinazione dell’acconto 2024, con l’utilizzo del metodo storico (maggiorazione IRPEF / IRES 10% – IRAP 3%) ovvero del metodo previsionale.

In particolare, se l’acconto IRPEF / IRES / IRAP 2024 è determinato sulla base dell’imposta relativa al 2023 (metodo storico), è dovuta:

  • ai fini IRPEF / IRES una maggiorazione pari al 10% della differenza tra il reddito concordato e quello d’impresa / lavoro autonomo 2023, rettificato (ossia senza considerare le componenti straordinarie di reddito, quali plus / minusvalenze, sopravvenienze, perdite su crediti, ecc.);
  • ai fini IRAP una maggiorazione pari al 3% della differenza tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il 2023, rettificato (ossia senza considerare le componenti straordinarie rilevanti ai fini IRAP).

La maggiorazione doveva essere versata entro il 2.12.2024 (il mancato versamento può essere oggetto di regolarizzazione tramite il ravvedimento).

Quanto dovuto a titolo di maggiorazione dell’acconto può usufruire del differimento del versamento al 16.1.2025 previsto, in sede di conversione del Decreto c.d. “Collegato alla Finanziaria 2025”, a favore delle persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi / compensi 2023 non superiori a € 170.000. Il versamento può essere effettuato:

·     in unica soluzione entro il 16.1.2025;

·     in 5 rate mensili a decorrere dal 16.1.2025.

Se l’acconto IRPEF / IRES / IRAP è determinato sulla base dell’imposta relativa al 2024 (metodo previsionale), la seconda rata è calcolata quale differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito / VAP concordato e quanto già versato a titolo di prima rata dell’acconto 2024, calcolata in base alle regole ordinarie.

SANATORIA 2018 – 2022

Anche per i soggetti ISA che aderiscono al concordato entro il 12.12.2024 è possibile l’accoppiata CPB 2024 – 2025 e sanatoria annualità 2018 – 2022.

La sanatoria delle predette annualità prevede la graduale determinazione del maggior imponibile e dell’imposta richiesta per la definizione, in base al punteggio ISA, con un contestuale allungamento dei termini di decadenza dell’accertamento (anche nei confronti dei soggetti che non utilizzano la sanatoria).

Ai fini della sanatoria è richiesto il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell’IRAP entro il 31.3.2025 (unica soluzione / prima rata di massimo 24 rate mensili).

NB. A seguito del pagamento di quanto dovuto sono inibiti gli accertamenti per il 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 del reddito d’impresa / lavoro autonomo.

Differimento termini decadenza accertamento

Per i soggetti ISA che aderiscono al CPB 2024 – 2025 e che utilizzano, per una o più annualità dal 2018 al 2021 la sanatoria, i termini di decadenza per l’accertamento relativi alle annualità definite, sono prorogati al 31.12.2027.

In ogni caso, per i soggetti ISA che aderiscono al CPB 2024 – 2025, i predetti termini di decadenza dell’accertamento in scadenza al 31.12.2024 sono prorogati al 31.12.2025.

 

SCADENZARIO

Mese di Dicembre

Giovedì 12 dicembre

 

Cpb 2024 – 2025

soggetti ISA

Presentazione del mod. REDDITI 2024 integrativo per comunicare l’adesione al CPB 2024-2025 da parte dei soggetti ISA che hanno presentato la dichiarazione dei redditi entro lo scorso 31.10.2024.

 

Lunedì 16 dicembre

 

Iva

Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di novembre e versamento dell’imposta dovuta.
Irpef

Ritenute alla fonte

redditi di lavoro

dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a novembre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).
Irpef

Ritenute alla fonte

redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a novembre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
Ritenute alla fonte

condomini

Versamento delle ritenute (4%) operate a novembre da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto / d’opera effettuate nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
Ritenute alla fonte

locazioni brevi

Versamento delle ritenute (21%) operate a novembre da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell’incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).
Irpef

Altre ritenute alla fonte

Versamento delle ritenute operate a novembre relative a:

·     rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);

·     utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno (codice tributo 1040);

·     contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l’ammontare dell’apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell’associante risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.

Inps

Gestione separata

Versamento del contributo del 24% – 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a novembre a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

Versamento da parte dell’associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a novembre agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% – 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA (ad esempio, co.co.co, collaboratori occasionali).

Inps

Dipendenti

Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di novembre.
Imu / Imi / Imis / Ilia

Saldo 2024

Versamento, da parte dei proprietari / titolari di altri diritti reali / detentori di immobili in leasing, della seconda rata (unica soluzione se deliberato dal Comune per la quota di sua competenza) dell’imposta dovuta per il 2024, tramite il mod. F24 o bollettino di c/c/p, relativa a fabbricati, comprese aree fabbricabili e terreni agricoli, ad esclusione dell’abitazione principale, diversa da A/1, A/8 e A/9, e dei fabbricati rurali strumentali.
Rivalutazione Tfr Versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva dovuta per il 2024 sulla rivalutazione del Fondo TFR (codice tributo 1712).

 

Venerdì 20 dicembre

 

 

Ravvedimento speciale

violazioni tributarie

fino al 2021

Versamento dell’ottava (ultima) rata per la regolarizzazione (c.d. “ravvedimento speciale”) delle violazioni riferite alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e periodi d’imposta precedenti.
Ravvedimento speciale

violazioni tributarie

2022

Versamento della quarta (ultima) rata per la regolarizzazione (c.d. “ravvedimento speciale”) delle violazioni riferite alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022.
Regolarizzazione omessi versamenti rate istituti definitori Versamento dell’ottava rata per la regolarizzazione dell’omesso / insufficiente versamento delle somme dovute a seguito di alcuni istituti definitori (accertamento con adesione / acquiescenza degli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, reclamo e mediazione ex art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/92, conciliazione ex artt. 48 e 48-bis, D.Lgs. n. 546/92).
Definizione agevolata

liti pendenti

Versamento della settima rata delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata per importi superiori a € 1.000.
Bonus prodotti riciclati

2023

Presentazione, tramite la specifica Piattaforma disponibile sul sito Internet di INVITALIA, della domanda per fruire del credito d’imposta riconosciuto alle imprese per le spese sostenute nel 2023 per l’acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica / imballaggi biodegradabili e compostabili, imballaggi in carta e cartone, imballaggi in legno non impregnati o derivati dalla raccolta differenziata della carta / alluminio e del vetro.

 

 

 

 

 

 

 

Venerdì 27 dicembre

 

 

Iva

Acconto

Versamento dell’acconto IVA per il 2024 da parte dei contribuenti mensili, trimestrali e trimestrali speciali (codice tributo 6013 per mensili, 6035 per trimestrali).
Iva comunitaria

Elenchi intrastat mensili

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a novembre (soggetti mensili).

 

 

 

 

 

 

 

 

Martedì 31 dicembre

 

 

Iva

dichiarazione mensile

e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di novembre relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico per le importazioni (IOSS).
Corrispettivi

distributori carburante

Invio telematico all’Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di novembre, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale.
Inps

Dipendenti

Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di novembre.

L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.

Fondi previdenza integrativa Comunicazione al fondo di previdenza integrativa / compagnia di assicurazione dell’ammontare dei contributi versati e non dedotti nel mod. REDDITI / 730 2024, in quanto eccedenti i limiti di deducibilità.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richiedi informazioni sull’annuncio