ULTIME NOVITÀ FISCALI
Mod. 770 mensile – Provvedimento Agenzia Entrate 31.1.2025
È stato pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia il Provvedimento che prevede la possibilità di comunicare con il mod. F24 i dati delle ritenute operate richiesti nel mod. 770. La semplificazione (sperimentale e facoltativa), consente al sostituto d’imposta di non inviare il mod. 770.
Tale possibilità interessa (soltanto) i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente / assimilati e di lavoro autonomo che al 31.12 dell’anno precedente hanno un numero di dipendenti non superiore a 5. A tal fine con il mod. F24/770 i soggetti interessati inviano all’Agenzia delle Entrate anche una comunicazione contenente alcuni dati “aggiuntivi”, analoghi a quelli presenti nei quadri ST e SV del mod. 770.
Regolarizzazione catastale Immobili oggetto di Superbonus – Provvedimento Agenzia Entrate 7.2.2025
È stato pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia il Provvedimento che prevede l’invio di un’apposita comunicazione dedicata alle anomalie collegabili al mancato aggiornamento catastale riguardante gli immobili oggetto degli interventi di efficienza / riqualificazione energetica / miglioramento del rischio sismico per i quali spetta il “Superbonus.
Nuovo modello dichiarazione di successione – Provvedimento Agenzia Entrate 13.2.2025
È stato pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia il Provvedimento che aggiorna il modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali al fine di tenere conto delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 139/2024 (contenente la razionalizzazione dei tributi indiretti) in attuazione della Riforma fiscale e, in particolare, dell’autoliquidazione dell’imposta di successione da parte dei soggetti obbligati al relativo pagamento.
Agevolazione “prima casa” immobile collabente – Ordinanza Corte Cassazione 16.2.2025, n. 3913
Ai fini dell’agevolazione “prima casa” non è richiesta l’idoneità abitativa dell’immobile già al momento dell’acquisto. Il beneficio, infatti, “può essere riconosciuto anche all’acquirente di immobile collabente, non ostandovi la classificazione del fabbricato in categoria catastale F2 [fabbricati fatiscenti, ruderi, unità con tetto crollato e inutilizzabili], ed invece rilevando la suscettibilità dell’immobile acquistato ad essere destinato, con i dovuti interventi edilizi, all’uso abitativo”.
COMMENTI
LE NOVITA’ DEL C.D. “DECRETO MILLEPROROGHE” DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE
Sulla G.U. 24.2.2025, n. 45 è stata pubblicata la Legge n. 15/2025 di conversione del DL n. 202/2024, c.d. “Decreto Milleproroghe”.
In sede di conversione, oltre alla conferma delle disposizioni contenute nel Decreto originario, è stata introdotta una serie di novità, di seguito illustrate.
DELIBERE IMU 2024 PUBBLICATE ENTRO IL 7.2.2025
In sede di conversione è stata estesa anche per il 2024 la disposizione, di cui all’art. 1, comma 72, Legge n. 213/2023 (Finanziaria 2024), originariamente limitata al 2023, che dispone la deroga dell’ordinario termine di approvazione e pubblicazione delle delibere / regolamenti IMU individuato dall’art. 13, comma 15-ter, DL n. 201/2011 (28.10 dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce).
In particolare i predetti atti si considerano tempestivamente pubblicati e pertanto applicabili per il 2024 anche se inseriti nel portale del Federalismo fiscale entro il 30.11.2024 e pubblicati sul portale stesso entro il 7.2.2025
NB. Qualora dall’IMU calcolata sulla base dei nuovi atti pubblicati entro il 7.2.2025 e quella versata entro il 16.12.2024 in base alle delibere / regolamenti allora vigenti risulti una differenza, va effettuato il versamento / può essere richiesto il rimborso.
Differenza a debito | L’importo dovuto doveva essere versato, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 28.2.2025. |
Differenza a credito | Al contribuente spetta il rimborso secondo le regole ordinarie. |
REGISTRAZIONE AIUTI DI STATO RELATIVI ALL’IMU
Per assicurare l’ordinario svolgimento delle attività di alimentazione del Registro degli aiuti di Stato (RNA), è confermato il differimento al 30.11.2025 (in precedenza 30.11.2024) del termine per la registrazione da parte dei Comuni delle misure straordinarie concesse ai fini IMU nell’emergenza COVID-19.
ESENZIONE EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA PRESTAZIONI SANITARIE
In sede di conversione, per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS), è stato esteso fino al 31.12.2025 (in precedenza 31.3.2025) il divieto di emissione della fattura elettronica previsto dall’art. 10-bis, DL n. 119/2018.
In merito si rammenta che l’art. 9-bis, comma 2, DL n. 135/2018 ha esteso il divieto di fatturazione elettronica alla generalità dei soggetti che erogano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche, prevedendo che “le disposizioni di cui all’articolo 10-bis … si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati dal Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche”.
Il divieto di fatturazione elettronica opera quindi con riferimento a tutte le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche. Per effetto della proroga in esame, pertanto, fino al 31.12.2025 le fatture relative a cessioni / prestazioni sanitarie a persone fisiche non dovranno essere emesse in modalità elettronica tramite SdI.
NOVITA’ IVA ENTI ASSOCIATIVI
È confermata la modifica dell’art. 1, comma 683, Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022) per effetto della quale, in attesa della razionalizzazione della disciplina IVA per gli Enti del Terzo settore prevista dalla Riforma fiscale, si applicheranno a decorrere dall’1.1.2026 (anziché dall’1.1.2025) le disposizioni di cui all’art. 5, comma 15-quater, DL n. 146/2021, c.d. “Decreto Fiscale”, ossia la soppressione del regime di esclusione IVA per le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate da taluni enti non commerciali nei confronti dei propri associati, con l’introduzione dell’esenzione IVA di cui all’art. 10, DPR n. 633/72.
ASSEMBLEE “A DISTANZA” SOCIETÀ DI CAPITALI
In sede di conversione sono state prorogate fino alle assemblee tenute entro il 31.12.2025 (in precedenza, 31.12.2024) le disposizioni di cui all’art. 106, comma 7, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”.
In particolare, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie:
- il voto può essere espresso per via elettronica / per corrispondenza;
- l’assemblea può svolgersi, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2370, comma 4, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, C.c. senza necessità che il presidente / segretario o il Notaio si trovino nel medesimo luogo;
- le srl possono consentire che l’espressione del voto dei soci avvenga mediante consultazione scritta / consenso espresso per iscritto.
CREDITO D’IMPOSTA ZLS
In sede di conversione è stato esteso agli investimenti effettuati nel periodo 1.1 – 15.11.2025 il credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS).
Per la fruizione del credito la comunicazione delle spese sostenute dall’1.1.2025 e di quelle che si prevedono di sostenere entro il 15.11.2025 va inviata all’Agenzia delle Entrate dal 22.5 al 23.6.2025.
A pena di decadenza dell’agevolazione è altresì richiesto l’invio, dal 20.11 al 2.12.2025, della comunicazione (ex post) delle spese sostenute nel periodo agevolato.
NB. Il credito d’imposta spettante è pari all’importo risultante dalla comunicazione ex post moltiplicato per la percentuale resa nota dall’Agenzia delle Entrate con uno specifico Provvedimento, nel rispetto del limite di spesa pari a € 80 milioni.
RIMESSIONE IN TERMINI ROTTAMAZIONE-QUATER
L’adesione alla c.d. “rottamazione-quater” prevista dall’art. 1, commi da 231 a 252, Legge n. 197/2022 (Finanziaria 2023) determina(va) l’estinzione dei debiti senza sanzioni, interessi (anche di mora), somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 1.1.2000 – 30.6.2022.
A tal fine il soggetto interessato doveva:
- presentare all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, entro il 30.6.2023, la domanda di adesione;
- effettuare il pagamento in unica soluzione / massimo 18 rate delle somme:
- affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale;
- maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di rimborso spese per procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento.
Il termine di pagamento in unica soluzione / prima rata, originariamente fissato al 31.7.2023, è stato prorogato al 31.10.2023 dal DL n. 51/2023, c.d. “Decreto Omnibus” e al 18.12.2023 ad opera del DL n. 145/2023, Decreto c.d. “Collegato alla Finanziaria 2024”.
Tale Decreto ha altresì prorogato (dal 30.11.2023) al 18.12.2023 il termine di versamento della seconda rata, confermando la scadenza delle restanti rate al 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 di ciascun anno, a decorrere dal 2024.
Con l’art. 3-bis, DL n. 215/2023 è stata disposta la rimessione in termini per i soggetti che non avevano effettuato, entro il 18.12.2023, il versamento della prima / seconda rata, nonché la proroga della rata scaduta il 28.2.2024, prevedendo la possibilità di effettuare entro il 15.3.2024 (con la tolleranza, non superiore a 5 giorni, nella tardività del versamento), il versamento delle rate da corrispondere nel 2023 e della rata scadente il 28.2.2024.
Recentemente, in sede di conversione del DL n. 202/2024, c.d. “Decreto Milleproroghe” è stato introdotto l’art. 3-bis che dispone una nuova rimessione in termini a favore dei soggetti che al 31.12.2024 sono decaduti dalla definizione agevolata dei predetti debiti.
NB. La decadenza dalla “rottamazione-quater” si determina in caso di mancato pagamento / pagamento insufficiente / tardivo (oltre i 5 giorni di “tolleranza”) anche di una sola rata.
Rimessione in termini dei pagamenti dei debiti scaduti al 31.12.2024
Per effetto di quanto stabilito dal citato art. 3-bis, limitatamente ai debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla “rottamazione-quater” presentata entro il 30.6.2023, i soggetti che al 31.12.2024 sono decaduti dalla definizione agevolata a causa dell’omesso, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme dovute, possono essere riammessi alla stessa.
La remissione in termini riguarda esclusivamente i debiti, compresi nell’originaria domanda, scaduti entro il 31.12.2024 e, in particolare, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione nell’Avviso 25.2.2025 pubblicato sul proprio sito Internet “rientrano … nella possibilità di riammissione solo i debiti – già oggetto di un piano di pagamento della “Rottamazione-quater” – per i quali:
- non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31 dicembre 2024;
- per almeno una rata del piano di pagamento agevolato in scadenza fino al 31 dicembre 2024 il versamento è stato effettuato in ritardo rispetto al previsto termine (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza) o per un importo inferiore a quello dovuto”.
Per i soggetti che hanno regolarmente effettuato i pagamenti in scadenza entro il 31.12.2024 non è possibile usufruire della riammissione alla rottamazione-quater.
NB. Tali soggetti, come evidenziato dalla stessa Agenzia, dovranno “proseguire con il piano di pagamento già in corso e pertanto versare la prossima rata” in scadenza il 28.2.2025 (o meglio, il 5.3.2025 considerati i 5 giorni di tolleranza) “e proseguire i successivi versamenti secondo le scadenze previste dal piano già in loro possesso”.
Ai fini della remissione in termini:
- va presentata un’apposita dichiarazione entro il 30.4.2025.
NB. Le modalità, esclusivamente telematiche, di presentazione della dichiarazione saranno rese disponibili dall’Agenzia delle Entrate-riscossione entro il 16.3.2025. Nella domanda dovranno essere indicati, oltre ai debiti, per i quali ricorrono le condizioni della riammissione, anche le modalità con le quali sarà effettuato il pagamento di quanto dovuto;
- il debito da saldare entro il 31.12.2024, sul quale sono dovuti gli interessi del 2% annuo a decorrere dall’1.11.2023, va corrisposto alternativamente:
- in unica soluzione, entro il 7.2025;
- in un massimo di 10 rate consecutive, di pari importo, alle seguenti scadenze:
- la prima e seconda rata rispettivamente entro il 31.7 e 30.11.2025;
- le restanti rate entro il 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 del 2026 e 2027.
L’Agente della riscossione, entro il 30.6.2025, comunica l’ammontare complessivo di quanto dovuto e quello delle singole rate nonché la relativa scadenza.
RIAMMISSIONE ROTTAMAZIONE-QUATER IN CASO DI DECADENZA AL 31.12.2024 | |||
Presentazione domanda | Entro il 30.4.2025 | ||
Comunicazione somme dovute da parte dell’Agenzia Entrate-Riscossione | Entro il 30.6.2025 | ||
Versamento | Unica soluzione / prima rata (max 10) | entro il 31.7.2025 | |
Rate successive | entro il | 30.11.2025 | |
28.2.2026 | |||
31.5.2026 | |||
31.7.2026 | |||
30.11.2026 | |||
28.2.2027 | |||
31.5.2027 | |||
31.7.2027 | |||
30.11.2027 |
NB. È ammessa la tolleranza, non superiore a 5 giorni, nella tardività del versamento.
Considerato che l’omesso / tardivo pagamento anche di una sola rata ha determinato la decadenza dalla “rottamazione-quater” e il venir meno dell’originario piano di rateazione, a seguito della riammissione il nuovo piano di rateazione elaborato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione in base alla domanda presentata entro il 30.4.2025 ricomprenderà, oltre a quanto non corrisposto entro il 31.12.2024, anche le rate del piano originario in scadenza nel triennio 2025 – 2027.
Di conseguenza per i soggetti decaduti al 31.12.2024 non è obbligatorio procedere al versamento della rata in scadenza il 28.2.2025 (5.3.2025), in quanto anche il relativo importo sarà incluso nel nuovo piano.
Nel citato Avviso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione evidenzia comunque che “il nuovo importo complessivo dovuto a titolo di Definizione agevolata, terrà conto di eventuali pagamenti che potrebbero essere stati effettuati anche successivamente all’intervenuta «decadenza» del piano agevolativo originario, con riferimento alla quota parte imputata a titolo di «capitale»”.
Effetti della riammissione
Per effetto del richiamo, ad opera del citato art. 3-bis alle previsioni di cui alla Legge n. 197/2022, anche a seguito della presentazione della nuova domanda di definizione, per i carichi che ne costituiscono oggetto:
- sono sospesi:
- i termini di prescrizione / decadenza;
- fino alla scadenza della prima / unica rata di quanto dovuto per la definizione, gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
- l’Agente della riscossione non può:
- avviare nuove azioni esecutive o proseguire le procedure esecutive precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
- iscrivere nuovi fermi amministrativi / ipoteche;
- il debitore non è considerato inadempiente ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis, DPR n. 602/73 ai fini dell’erogazione dei rimborsi d’imposta / pagamenti di crediti vantati nei confronti della P.A.;
- in caso di definizione agevolata dei debiti contributivi, il DURC è rilasciato, ai sensi dell’art. 54, DL n. 50/2017, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di avvalersi della definizione.
NB. Considerato che tali effetti si determinano già all’atto della presentazione della domanda, risulta opportuno presentare la stessa quanto prima, al fine di ottenere un’anticipazione dei benefici.
5‰ ONLUS
È confermata la modifica dell’art. 9, comma 6, DL n. 228/2021 con la quale è prorogata di un ulteriore anno la possibilità, a favore delle ONLUS, di partecipare alla destinazione del 5‰.
Considerato il “ritardo” dell’attivazione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) le ONLUS iscritte all’Anagrafe delle ONLUS alla data del 22.11.2021 potranno essere destinatarie del 5‰ anche nel 2025, con le modalità disposte dal DPCM 23.7.2020 per gli enti del volontariato.
ASSICURAZIONE RISCHI CATASTROFALI
Per le imprese (ad esclusione delle imprese agricole di cui all’art. 2135, C.c.), con sede legale in Italia / sede legale all’estero con stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro Imprese, è confermata la proroga dal 31.12.2024 al 31.3.2025 dell’obbligo, previsto dall’art. 1, commi da 101 a 111, Legge n. 213/2023 (Finanziaria 2024), di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all’art. 2424, comma 1, C.c. Sezione Attivo, voce B.II, n. 1), 2) e 3) dello Stato patrimoniale, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali quali sismi / alluvioni / frane / inondazioni / esondazioni verificatisi in Italia.
Per le imprese della pesca e dell’acquacoltura il predetto termine è stato differito al 31.12.2025.
La copertura assicurativa in base alla citata disposizione interessa i seguenti beni:
- terreni e fabbricati;
- impianti e macchinari;
- attrezzature industriali e commerciali.
Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. il DM n. 18/2025 con il quale il MEF ha definito le “modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali”.
In particolare, come disposto espressamente dall’art. 11 del citato Decreto, per le polizze assicurative già in essere, l’adeguamento alle novità in esame decorre a partire dal primo rinnovo / quietanzamento utile delle stesse.
CREDITO D’IMPOSTA “TRANSIZIONE 5.0”
Il credito d’imposta “Transizione 5.0”, previsto dall’art. 38, DL n. 19/2024, spetta alle imprese che effettuano nuovi investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali nell’ambito di progetti innovativi da cui deriva una riduzione dei consumi energetici non inferiore al 3% – 5%.
Con la Legge n. 207/2024 (Finanziaria 2025) sono state introdotte alcune novità in merito a tale beneficio, con la previsione, tra l’altro, della riduzione degli scaglioni di investimento, l’introduzione di un’aliquota unica per investimenti fino a € 10 milioni e la revisione delle maggiorazioni per gli impianti).
Si rammenta che il credito d’imposta è riconosciuto per i progetti innovativi avviati dall’1.1.2024 e completati entro il 31.12.2025. A tal fine:
- la data di avvio corrisponde a quella del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. Come precisato dal GSE nelle FAQ pubblicate sul proprio sito Internet, l’agevolazione non spetta per gli investimenti il cui ordine / prenotazione sia effettuato nel 2023 o anni precedenti, ancorché la consegna / messa in funzione del bene avvenga nel 2024 o 2025;
- la data di completamento corrisponde a quella di effettuazione dell’ultimo investimento e, in particolare, se l’ultimo investimento ha ad oggetto:
- beni materiali / immateriali di cui alle Tabelle A e B, Legge n. 232/2016, alla data di effettuazione individuata ex art. 109, TUIR (consegna / spedizione, ecc.);
- beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, alla data di fine lavori degli stessi beni;
- attività di formazione finalizzate all’acquisizione / consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, alla data di sostenimento dell’esame finale.
Per fruire dell’agevolazione l’impresa deve presentare al GSE 3 distinte comunicazioni:
- preventiva, per la prenotazione del credito d’imposta;
- di conferma, contenente gli estremi delle fatture relative all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento di un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione;
- di completamento, che deve intervenire entro il 31.12.2025. La comunicazione va inviata entro il 28.2.2026.
Nel caso in cui l’investimento sia già completato l’impresa deve comunque presentare la comunicazione preventiva per prenotare il credito, indicando che l’investimento è stato completato.
Se la prenotazione è confermata, come precisato dal GSE, è possibile procedere direttamente all’invio della comunicazione di completamento, “senza passare per la fase «Conferma 20%»”.
Investimenti effettuati prima dell’invio della domanda
Recentemente, in sede di conversione del DL n. 202/2024, c.d. “Decreto Milleproroghe”, è stata fornita un’interpretazione che consente di superare alcuni dubbi in merito alla spettanza del credito d’imposta in esame.
In particolare con l’integrazione del comma 2 del citato art. 38 è disposto che “sono agevolabili gli investimenti sostenuti anche antecedentemente alla presentazione della richiesta di accesso al credito d’imposta, purchè effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024”.
Di fatto l’agevolazione è riconosciuta anche per gli investimenti effettuati dall’1.1.2024 prima dell’invio della comunicazione preventiva, possibile a decorrere dal 7.8.2024 (apertura del Portale “Transizione 5.0” accessibile dal sito Internet del GSE, come reso noto dal MiMiT con il Decreto 6.8.2024).
BONUS ALBERGHI
È confermata la proroga (dal 31.12.2024) al 31.10.2025 del termine per l’effettuazione degli interventi di riqualificazione energetica e antisismica ai fini del riconoscimento del credito d’imposta / contributo a fondo perduto (c.d. “bonus alberghi”), riconosciuto dall’art. 1, DL n. 152/2021, a favore delle strutture alberghiere, agriturismi, imprese che gestiscono strutture ricreative all’aria aperta, imprese del comparto turistico / ricreativo / fieristico / congressuale, compresi gli stabilimenti balneari / complessi termali / porti turistici e parchi tematici (inclusi parchi acquatici e faunistici) previsto nell’ambito dell’attuazione del c.d. “PNRR”.
In particolare le agevolazioni in esame spettano per:
- interventi strutturali, di riqualificazione energetica e antisismica;
- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
- interventi funzionali alla realizzazione di quelli di cui ai precedenti punti 1 e 2;
- realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento di tali attività;
- interventi di digitalizzazione.
In relazione alle spese sostenute:
- è erogato un contributo sotto forma di credito d’imposta fino all’80% delle spese sostenute;
- è possibile altresì usufruire di un contributo a fondo perduto non superiore al 50% della spesa sostenuta, nel limite massimo di € 100.000 per ciascun beneficiario.
NB. Il contributo a fondo perduto è riconosciuto per un importo massimo pari a € 40.000 che può essere aumentato anche cumulativamente:
- fino a € 30.000, se l’intervento prevede una quota di spesa per la digitalizzazione / innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15% dell’importo totale;
- fino a € 20.000, in caso di imprese / società di cui all’art. 53, D.Lgs. n. 198/2006 per l’imprenditoria femminile, società cooperative e società di persone costituite almeno al 60% da giovani, società di capitali le cui quote pari almeno ai 2/3 sono detenute da giovani, e le imprese individuali gestite da giovani operanti nel settore turistico (dai 18 ai 35 anni);
- fino a € 10.000, in caso di imprese / società la cui sede operativa è ubicata nei territori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Il credito d’imposta ed il contributo sono cumulabili a condizione che, considerata anche la non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non sia superato il costo sostenuto per gli interventi effettuati.
NB. Va considerato che gli incentivi (credito d’imposta / contributo a fondo perduto) sono concessi, secondo l’ordine cronologico delle domande, nel limite di spesa originariamente fissato (€ 40 milioni per il 2025).
SCADENZARIO
Mese di Marzo 2025
Lunedì 17 marzo |
Iva
Liquidazione mensile e saldo annuale |
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Isi e Iva
Apparecchi intrattenimento |
Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2025 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all’art. 110, comma 7, lett. a) e c), TULPS, installati entro l’1.3.2025 o non disinstallati entro il 31.12.2024. |
Irpef
Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati |
Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). |
Irpef
Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo |
Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040). |
Ritenute alla fonte
condomini |
Versamento delle ritenute (4%) operate a febbraio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto / d’opera effettuate nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES). |
Ritenute alla fonte
locazioni brevi |
Versamento delle ritenute (21%) operate a febbraio da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell’incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919). |
Irpef
Altre ritenute alla fonte |
Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a:
|
Inps
Dipendenti |
Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di febbraio. |
Inps
Gestione separata |
Versamento del contributo del 24% – 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a febbraio a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).
Versamento da parte dell’associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a febbraio agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% – 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali). |
Irpef
Invio spese detraibili Mod. 730/2025 precompilato |
Invio telematico all’Agenzia delle Entrate, ai fini della predisposizione del mod. 730 / REDDITI 2025 PF precompilato, dei dati delle:
|
Irpef
Invio spese veterinarie Mod. 730/2025 precompilato |
Invio telematico, tramite il Sistema Tessera Sanitaria (STS), dei dati delle spese veterinarie sostenute nel 2024 ai fini della predisposizione del mod. 730 / REDDITI 2025 PF precompilato, da parte dei veterinari. |
Certificazione Unica 2025 |
Le CU 2025 contenenti redditi esenti / non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, possono essere inviate entro il 31.10.2025. |
Certificazione utili | Consegna ai soci della certificazione (mod. CUPE) delle somme corrisposte nel 2024, da parte di società di capitali (srl, spa, ecc.), a titolo di dividendo / utile. La certificazione riguarda anche i compensi corrisposti nel 2024 ad associati in partecipazione con apporto di capitale o misto. |
Tassa annuale
Libri contabili e sociali |
Versamento da parte delle società di capitali della tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali (codice tributo 7085) pari a:
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Opzione cessione credito / sconto in fattura | Invio all’Agenzia delle Entrate della comunicazione di cessione del credito / sconto in fattura relativa alle spese sostenute nel 2024 per interventi Superbonus e altri interventi per i quali è ammessa l’opzione per la cessione del credito / sconto in fattura. |
Martedì 25 marzo |
Iva comunitaria
Elenchi intrastat mensili |
Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a febbraio (soggetti mensili). |
Lunedì 31 marzo |
Iva dichiarazione mensile
e liquidazione IOSS |
Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di febbraio relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico per le importazioni (IOSS). |
CPB 2024 – 2025
sanatoria annualità 2018 – 2022 |
Versamento (unica soluzione / prima rata) delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB al fine di beneficiare della sanatoria delle annualità dal 2018 al 2022. |
Enti non commerciali
variazione dati mod. eas |
Presentazione in via telematica del mod. EAS per comunicare le variazioni dati verificatesi nel 2024, rispetto a quanto già comunicato. Il modello va inviato completo di tutti i dati, compresi quelli non variati.
Non è necessario presentare il mod. EAS relativamente alle variazioni già comunicate all’Agenzia delle Entrate con i modd. AA5/6 o AA7/10. |
Enasarco
Versamento Firr |
Versamento da parte della casa mandante del FIRR relativo al 2024. |
Bonus pubblicità 2025 | Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione per l’accesso al credito d’imposta (prenotazione), contenente i dati relativi agli investimenti effettuati / da effettuare nel 2025. |
Inps
Dipendenti |
Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di febbraio.
L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015. |
Definizione agevolata
liti pendenti |
Versamento dell’ottava rata delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata per importi superiori a € 1.000. |
Regolarizzazione omessi versamenti rate istituti definitori | Versamento della nona rata per la regolarizzazione dell’omesso / insufficiente versamento delle somme dovute a seguito di alcuni istituti definitori (accertamento con adesione / acquiescenza degli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, reclamo e mediazione ex art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/92, conciliazione ex artt. 48 e 48-bis, D.Lgs. n. 546/92). |
Certificazione Unica 2025
lavoro autonomo abituale |
Invio telematico all’Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d’imposta della CU 2025 relativa ai redditi di lavoro autonomo abituale. |